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- CODICE di DEONTOLOGIA
PSICOTECNICA
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- Il Codice di Deontologia Psicotecnica
(approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo di SIPSICO)
è un corpus di regole di autodisciplina che raccoglie
in modo dettagliato le norme e i principi posti a garanzia del
cittadino e della collettività nonché a tutela
della dignità e del decoro della ricerca scientifica e
della professione psicotecnica, vincolante per gli iscritti a
SIPSICO, che a tali norme devono adeguare la propria condotta
scientifica e professionale.
Il Codice di Deontologia Psicotecnica è nato a seguito
di un lungo dibattito interno al movimento psicotecnico.
Il Codice di Deontologia Psicotecnica, nella sua forma attuale,
tiene puntualmente conto anche dell'ampia tradizione di codici
deontologici che sono stati prodotti dai vari gruppi scientifici
e professionali a livello internazionale, nonché delle
esperienze professionali, sia indipendenti sia connesse a sindacati,
ordini, corporazioni e associazioni di appartenenza, di quanti
sono in vario modo direttamente o indirettamente coinvolti nel
movimento psicotecnico stesso, all'interno delle varie culture
scientifiche e pratiche professionali europee ed extraeuropee.
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- SOMMARIO
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- Titolo I - Oggetto
e campo di applicazione
1. Definizione del Codice di Deontologia Psicotecnica
2. Campo di applicazione
3. Specificità psicotecnica
4. Potestà disciplinare - Sanzioni
Titolo II - Principi generali
5. Diritto alla felicità e all'armonia
6. Primato del benessere
7. Obiettivi della psicotecnica
8. Centralità della persona
9. La persona come apprendista
10. Cura per la dimensione sociale
11. Centralità del riferimento alla ricerca scientifica
12. Centralità del riferimento all'esperienza relazionale
e professionale
13. Formazione psicotecnica
14. Aggiornamento permanente
15. Esercizio dell'attività professionale
16. Rispetto della persona e del cittadino
17. Libertà, indipendenza e responsabilità della
disciplina
18. Contrasto all'esercizio abusivo delle professioni
19. Referente dell'intervento
20. Limiti della competenza
21. Invio ad altri specialisti
22. Condizioni professionali
23. Libertà professionale
24. Comunicazione, commento e diffusione di dati
25. Rispetto dei soggetti di ricerca
26. Rispetto degli animali
27. Dilemmi etici
28. Assistenza
29. Rispetto della privacy
30. Segreto professionale
31. Compresenza di più utenti
32. Committente terzo
33. Minori
34. Documentazione e tutela dei dati
35. Libertà di scelta del professionista
36. Obbligo di intervento
37. Rifiuto dell'opera professionale
38. Doveri di collaborazione
Titolo III - Rapporti con i cittadini
39. Formazione del cittadino
40. Prevenzione
41. Rispetto dei diritti del cittadino
42. Informazione all'utente
43. Identità e trasparenza
44. Consenso Informato
45. Consenso del legale rappresentante
46. Certificazioni
47. Competenza professionale
48. Rapporto con il cliente-utente-allievo
49. Evitamento dei conflitti
50. Continuità dell'intervento
51. Rifiuto dell'accanimento professionale
52. Onorari
53. Doveri di adempimento previdenziale e fiscale
54. Insegne
55. Pubblicità in materia psicotecnica
56. Informazione psicotecnica
57. Scoperte scientifiche
Titolo IV - Rapporti con i colleghi
58. Rispetto reciproco
59. Collaborazione con altre competenze scientifiche e professionali
60. Condivisione delle competenze
Titolo V - Rapporti con i terzi
61. Attività nell'interesse della collettività
62. Attività nelle istituzioni
63. Prestazioni gratuite (pro bono)
64. Rapporti con gli allievi
Titolo VI - Verifica permanente
65. Implementazione del Codice di Deontologia Psicotecnica
66. Norma finale
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- CODICE
- di
- DEONTOLOGIA
PSICOTECNICA
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- Titolo
I - Oggetto e campo di applicazione
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- 1. Definizione del Codice di Deontologia
Psicotecnica
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- Il Codice di Deontologia Psicotecnica
contiene principi, regole e consuetudini che l'iscritto a pieno
titolo a SIPSICO, in qualità di socio Ordinario o Aggregato,
deve osservare nell'esercizio della ricerca e della professione,
nell'interesse esclusivo degli utenti-clienti-allievi, ai fini
del corretto esercizio della ricerca e/o della professione, ovunque
e in qualunque forma svolte.
L'iscritto si impegna a conoscere, comprendere, diffondere e
promuovere ampiamente e sistematicamente i principi della psicotecnica
e del Codice di Deontologia Psicotecnica, anche presso il più
ampio pubblico.
Nell'ambito del presente Codice di Deontologia Psicotecnica:
l'iscritto viene di seguito indicato con il termine di "psicotecnico"
(al maschile) o di "psicotecnica" (al femminile) o
saltuariamente con il termine di "counselor psicotecnica"
(o, al maschile, di "counselor psicotecnico") o di
"counselor" o di "consulente", utilizzando
nel testo, indifferentemente ovvero paritariamente, il femminile
o il maschile per tutto questo gruppo di termini analoghi. Tale
criterio viene attuato per scelta consapevole, nonostante che
questa strada non venga attualmente percorsa da nessuno dei codici
deontologici noti in Italia.
Il Codice di Deontologia Psicotecnica è uno strumento
che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi
dallo psicotecnico.
Il Codice di Deontologia Psicotecnica è un forte impegno
morale che guida in modo vincolante la counselor psicotecnica
nello sviluppo della identità scientifica e professionale
e nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
Per poter esercitare la propria attività definendola esplicitamente
come applicazione della disciplina psicotecnica, la psicotecnica,
ovunque operante, deve essere iscritta a SIPSICO.
Ogni psicotecnico, con l'aderire all'associazione, manifesta
la propria appartenenza al gruppo scientifico professionale,
nonché l'accettazione delle norme e dei principi contenuti
nel presente Codice di Deontologia Psicotecnica.
Il comportamento del counselor, anche al di fuori dell'esercizio
della attività scientifica e professionale, deve essere
sempre rispettoso della legge e consono al decoro e alla dignità
della professione stessa.
Il counselor psicotecnico è tenuto alla conoscenza delle
norme del presente Codice di Deontologia Psicotecnica, la cui
ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.
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- 2. Campo di applicazione
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- SIPSICO è un'associazione che si
propone obiettivi di carattere scientifico, sociale e professionale.
A ciascuna di queste dimensioni possono corrispondere indicazioni
in parte diverse, ma i principi deontologici sono i medesimi
per tutte le circostanze in cui la psicotecnica si esprime, siano
esse: culturali, sociali, scientifiche, professionali, morali
o quant'altro.
Le regole del presente Codice di Deontologia Psicotecnica sono
vincolanti per tutti gli iscritti a pieno titolo a SIPSICO in
qualità di soci Ordinari o Aggregati, nello svolgimento
della ricerca e della professione della psicotecnica.
Per "professione" della psicotecnica si intende in
primo luogo la proclamazione dei principi scientifici, morali
e tecnici della psicotecnica.
Per "attività professionale" si intende qualsiasi
attività professionale la psicotecnica si trovi a svolgere,
sia in termini di libera professione, sia in termini di professioni
limitate dalla legge, sia in termini di attività senza
scopo di lucro o a carattere amicale e sociale.
Per quanto riguarda gli altri iscritti a SIPSICO, che sono iscritti
all'Associazione ma non a pieno titolo (Socio Tirocinante, Socio
Simpatizzante): anche ad essi si applicano tutte le regole del
Codice di Deontologia Psicotecnica, ancorché non necessariamente
quelle relative all'attività strettamente professionale
in ambito psicotecnico, per il semplice fatto che questi non
sono ancora abilitati specificamente da SIPSICO ad esercitarla.
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- 3. Specificità psicotecnica
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- La disciplina psicotecnica è una
materia scientifica, una pratica professionale, una scelta morale
che ispira la visione del mondo di chi si pone, con riferimento
a questa disciplina, al servizio della persona e della collettività.
La disciplina psicotecnica si realizza concretamente attraverso
interventi specifici, autonomi e complementari, di natura sperimentale,
intellettuale, tecnica, formativa, abilitativa, educativa, individuale
e sociale.
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- 4. Potestà disciplinare - Sanzioni
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- L'inosservanza dei precetti, degli obblighi
e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Psicotecnica,
così come ogni violazione dolosa al codice penale, ogni
tipo di abuso della propria posizione professionale, le omissioni
o le azioni comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio
della professione o che compromettono l'immagine della disciplina
o della categoria professionale costituiscono illecito deontologico
e danno adito al possibile allontanamento del Socio secondo quanto
previsto dallo Statuto di SIPSICO.
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà
dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa.
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- Titolo
II - Principi generali
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- 5. Diritto alla felicità e all'armonia
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- La disciplina psicotecnica si fonda sulla
libertà e sull'indipendenza dei singoli individui quali
loro diritti inalienabili.
Lo psicotecnico considera tutte le persone intrinsecamente sane
e sempre potenzialmente in grado di perseguire e raggiungere
una condizione duratura di felicità e di armonia.
La psicotecnica ispira tutte le relazioni che instaura con persone
fisiche o giuridiche alla tutela della felicità e dell'armonia,
riconosciute come bene primario; contrasta i comportamenti e
le relazioni incompatibili con il bene primario rappresentato
dalla felicità e dall'armonia.
Il counselor psicotecnico ritiene che ridurre la persona ad una
patologia, un numero o un segmento corporeo sia lesivo della
sua dignità personale e sociale.
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- 6. Primato del benessere
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- La psicotecnica ritiene che la condizione
naturale della persona sia la felicità, la salute, il
benessere e l'armonia.
Lo psicotecnico nutre una visione positiva della persona e orienta
ogni suo intervento, scientifico e professionale, alla promozione
dell'armonia, della felicità, del benessere.
Il counselor psicotecnico è ben consapevole del fatto
che purtroppo esistono le malattie, sia fisiche sia mentali,
e che esistono dei professionisti specificamente autorizzati
alla cura delle malattie mentali e di quelle fisiche, per cui
si impegna scrupolosamente ad indirizzare sempre, ove il caso,
le persone effettivamente malate a medici specialisti e psicoterapeuti
per le opportune cure.
La counselor psicotecnica è però ben consapevole
anche del fatto che il primo modo per prendersi cura della persona
è il rapporto umano, il sostegno, la disponibilità,
la capacità di accompagnamento e di formazione.
Il counselor non si rapporta dunque alle persone cui fornisce
il proprio supporto partendo dal principio che queste siano malate,
bensì partendo dal principio di interagire sempre con
persone assolutamente sane, ancorché eventualmente in
una particolare e temporanea condizione a motivo della quale
il loro stato naturale di benessere è momentaneamente
messo in difficoltà o più semplicemente demotivato.
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- 7. Obiettivi della psicotecnica
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- La psicotecnica opera, secondo scienza
e coscienza, per lo sviluppo del potenziale umano e per il perseguimento
della felicità e dell'armonia in ogni persona.
La felicità e l'armonia sono intese nell'accezione più
ampia del termine, come condizioni cioè del massimo benessere
fisico, psichico, sociale ed esistenziale delle persone, nelle
loro dimensioni sia di individuo sia di gruppo sia di comunità.
Il counselor considera proprio dovere accrescere le conoscenze
sul comportamento umano ed utilizzarle per tutelare e promuovere
la vita, la felicità, l'autodeterminazione, l'armonia
fisica e psichica dell'essere umano e il sollievo dalla sofferenza
nel rispetto della libertà e della dignità della
persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, di valori di riferimento, in tempo di
pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali
o sociali nelle quali la counselor stessa si trova ad operare.
Lo psicotecnico riconosce il benessere esistenziale, la felicità
e l'armonia come beni fondamentali dell'individuo e come interessi
della collettività e si impegna a promuoverli, tutelarli
e mantenerli con molteplici attività, che si sviluppano
in particolare nel campo della formazione, della prevenzione,
del prendersi cura, della riabilitazione, della solidarietà
e della sussidiarietà, riferite alla persona.
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- 8. Centralità della persona
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- Lo psicotecnico pone la persona al centro
di tutte le sue attività.
La psicotecnica ascolta, informa, coinvolge la persona, valuta
con la stessa i suoi bisogni e si adopera per migliorare la capacità
degli individui di comprendere se stessi e gli altri, tenendo
in debito conto anche le loro specifiche qualità biologiche,
psicologiche e sociali, e li aiuta a comportarsi in maniera consapevole
ed efficace, ne facilita i rapporti con la comunità e
con le persone per essi significative.
Il consulente riconosce che la persona non è destinataria
passiva degli interventi, bensì soggetto titolare dei
diritti inviolabili dell'uomo e della donna, a cui spetta un
ruolo da protagonista attivo e responsabile nella tutela e promozione
del proprio benessere.
Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività
professionale psicotecnica.
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- 9. La persona come apprendista
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- Il referente della psicotecnica è
la persona in tutte le sue declinazioni e relazioni: individuo,
coppia, famiglia, gruppo, organizzazione o comunità, nel
momento in cui richiede di essere aiutata mediante un'opera di
supporto, o percorso formativo, in un processo di sviluppo personale.
Il referente dello psicotecnico può essere variamente
definito, oltre che semplicemente come persona, eventualmente
anche come: utente (che usufruisce di un servizio), paziente
(che sta vivendo un'emozione), cliente (che si avvale delle prestazioni
di qualcuno), indipendentemente dal fatto che questi paghi o
meno del denaro per il sostegno o servizio o supporto o insegnamento
che riceve.
I termini preferiti dal counselor psicotecnico, in quanto più
conformi allo spirito della disciplina, sono tuttavia sul genere
di: allievo, apprendista, discepolo, novizio, discente, studente,
principiante, tirocinante, praticante, atleta, collega, ospite.
Il consulente è un operatore d'aiuto che, come ricercatore
o come professionista, mette a disposizione, con lealtà
e diligenza, le proprie competenze in tutte quelle situazioni
che hanno a che fare con le relazioni umane, siano esse professionali
o in interazione con le altre persone o con se stessi, avendo
come obiettivo quello di rendere le persone quanto più
possibile libere e consapevoli.
Il counselor è un facilitatore o catalizzatore delle capacità
di comunicazione, sia interpersonale sia intrapsichica. Tra i
suoi compiti vi è quello di aiutare le persone a crescere
cognitivamente, a migliorare il riconoscimento delle proprie
componenti emozionali, ad attivare la creatività e la
spontaneità, intese come risorse.
La psicotecnica attiva, motiva ed allena le competenze potenziali
della persona rendendole attuali, secondo una modalità
di rapporto che integra varie tradizioni, tra cui quelle della
pedagogia attiva, dell'allenamento sportivo, ma soprattutto della
formazione alla crescita personale.
La counselor opera per aiutare la persona ad aiutare se stessa
attraverso la relazione.
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- 10. Cura per la dimensione sociale
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- Lo psicotecnico promuove, attraverso la
formazione e l'educazione, stili di vita sani e la diffusione
di una cultura della felicità, dell'armonia, della serenità.
In ogni ambito professionale la psicotecnica si impegna a non
nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e al bene della
persona, di cui attiva le risorse anche quando questa si trova
in condizioni di disabilità o di svantaggio.
La consulente è consapevole della responsabilità
sociale derivante dal fatto che può intervenire significativamente
nella vita degli altri; pertanto presta particolare attenzione
ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici,
al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza,
e non utilizza indebitamente la fiducia dei committenti e degli
utenti destinatari della prestazione professionale.
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- 11. Centralità del riferimento
alla ricerca scientifica
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- Il progresso della disciplina psicotecnica,
come conoscenza di base e come applicazione, è fondato
in larga parte sulla ricerca scientifica, che rappresenta il
principale punto di riferimento degli psicotecnici.
Il consulente psicotecnico, al fine di contribuire al progresso
scientifico, di perfezionare l'esercizio della professione e
di migliorare l'assistenza all'allievo, s'impegna nell'attività
di ricerca nel rispetto dei principi etici.
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- 12. Centralità del riferimento
all'esperienza relazionale e professionale
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- La grande efficacia della disciplina psicotecnica
è fondata in larga parte anche sull'esperienza maturata
in ambito applicativo, con riferimento sia alla pratica relazionale
sia alla pratica professionale.
Per poter operare con diligenza e secondo le regole dell'arte,
il consulente psicotecnico pone particolare cura ad affinare
le proprie competenze operative e concrete, tenendosi ben radicato
nella sostanza degli eventi e nello sforzo di conseguire, nei
limiti del possibile, sempre risultati reali, positivi e valutabili.
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- 13. Formazione psicotecnica
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- La psicotecnica è tale in quanto
ha ricevuto una adeguata formazione e certificazione tanto sul
piano della competenza scientifica quanto sul piano dell'esperienza
professionale.
Lo psicotecnico opera nell'ambito di competenza che gli viene
riconosciuto e per il quale è stato formato, con strumenti
efficaci e adeguati all'obiettivo che intende raggiungere.
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- 14. Aggiornamento permanente
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- Il consulente psicotecnico è tenuto
a conoscere in modo approfondito le indicazioni, le controindicazioni
e le interazioni delle tecniche che impiega. La scelta in materia
deve essere oculata.
La consulente psicotecnica è tenuta a conoscere ed approfondire
continuamente i principi scientifici e applicativi della disciplina.
La psicotecnica deve mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e di formazione continua, nonché deve aggiornarsi
con assiduità nella propria disciplina e più specificatamente
nel settore in cui opera, onde garantire il continuo adeguamento
delle sue conoscenze e competenze al progresso scientifico e
professionale.
Lo psicotecnico individua come strumenti appropriati la formazione
continua, la ricerca, il miglioramento costante della qualità
delle conoscenze e delle prestazioni.
Il counselor coltiva la riflessione critica sulla propria esperienza
e l'attività di ricerca scientifica, al fine di migliorare
la sua competenza.
La counselor si auto-valuta e sottopone opportunamente il proprio
operato a verifica ed a supervisione, anche ai fini dello sviluppo
professionale.
Il consulente psicotecnico è sempre aperto e attento al
dialogo e al confronto, sui temi della ricerca e della professione,
con le altre discipline, con gli altri ricercatori, con gli altri
professionisti, con le altre persone.
La consulente psicotecnica contribuisce alle attività
di formazione e di aggiornamento. Oltre che come discente e docente,
partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la
promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici
percorsi formativi.
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- 15. Esercizio dell'attività professionale
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- Il counselor psicotecnico, nelle diverse
forme dell'esercizio della professione, valuta ed agisce sulla
base di evidenze scientifiche validate e aggiornate, mentre si
ispira costantemente ai valori etici fondamentali, assumendo
come principio il rispetto della vita, del benessere fisico e
psichico, dell'armonia, della felicità, della libertà,
integrità, dignità, autorità e autonomia
della persona.
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- 16. Rispetto della persona e del cittadino
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- La psicotecnica riconosce che tutte le
persone hanno pari diritto ad essere prese in considerazione.
Nell'esercizio delle sue attività, lo psicotecnico rispetta
la dignità, il diritto alla riservatezza, all'intimità,
all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono
delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi
dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni
in base ai valori religiosi o spirituali, alla etnia, alla nazionalità,
all'estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
età, istruzione, cultura, orientamento sessuale, disabilità.
Nell'esercizio delle sue attività, la consulente psicotecnica
tiene atteggiamenti leali, gentili e accoglienti, si pone in
ascolto della persona rispettandone i sentimenti, le opinioni,
le difficoltà, le ansie e i dolori, oltre che il significato
personale e specifico che essa attribuisce alla propria esistenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il consulente psicotecnico
non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.
Il consulente utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali
principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive
degli stessi.
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- 17. Libertà, indipendenza e responsabilità
della disciplina
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- Lo studio e l'esercizio della psicotecnica
è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della
disciplina.
La psicotecnica salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei
metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività,
ed è perciò responsabile della loro applicazione
ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni
che ne ricava.
Lo psicotecnico è responsabile dei propri atti scientifici
e professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze,
secondo i principi di autonomia e collaborazione.
Il counselor psicotecnico non deve soggiacere a interessi, imposizioni
e suggestioni di qualsiasi natura.
La counselor psicotecnica deve denunciare agli organi competenti
ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi
al Codice di Deontologia Psicotecnica, da qualunque parte essa
provenga.
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- 18. Contrasto all'esercizio abusivo delle
professioni
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- Nell'interesse del cittadino, la psicotecnica
intrattiene ottimi rapporti di collaborazione con tutte le altre
discipline scientifiche e le altre professioni, rispettandone
pienamente le competenze specifiche.
Lo psicotecnico contrasta l'esercizio abusivo delle professioni
riconosciute e segnala agli organi competenti i casi di abusivismo
o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente
per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso
attività ingannevoli od abusive.
E' vietato alla consulente psicotecnica di collaborare a qualsiasi
titolo o di favorire chi eserciti abusivamente una professione.
Nel caso venga a conoscenza di impieghi impropri o abusivi della
psicotecnica, il counselor è tenuto a contrastarlo nei
modi adeguati.
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- 19. Referente dell'intervento
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- Il referente dell'intervento psicotecnico
è esclusivamente la persona con cui la psicotecnica si
trova ad interagire direttamente.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento
non coincidono, il consulente tutela prioritariamente il destinatario
dell'intervento stesso.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione
presso cui la counselor opera, quest'ultima deve esplicitare
alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità
ed i vincoli cui è professionalmente tenuta.
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- 20. Limiti della competenza
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- Lo psicotecnico assume responsabilità
in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario,
all'intervento o alla consulenza di altri esperti; riconosce
altresì l'importanza di prestare consulenza ad altri esperti,
ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione
della comunità professionale e dei cittadini.
La psicotecnica impiega metodologie delle quali è in grado
di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita,
nelle attese dell'utente, aspettative infondate.
Il consulente psicotecnico riconosce i limiti della propria competenza
ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali
possiede adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
La consulente psicotecnica, nei rapporti pubblici così
come in quelli privati, si astiene all'esaltare e dall'enfatizzare
la propria competenza o i risultati ottenuti.
Il counselor limita l'esercizio della sua attività professionale
alle prestazioni richieste. Rifiuta di svolgere qualunque attività
che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.
La counselor è una professionista incaricata dal cliente,
che non ha voce in capitolo nella vita dell'allievo se non nei
termini richiesti dall'utente stesso. Su invito, può fornire
opinioni, ma si ritiene deontologicamente scorretto che fornisca
consigli, anche se richiesti.
La psicotecnica declina la responsabilità quando ritenga
di non poter agire con sicurezza.
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- 21. Invio ad altri specialisti
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- La consulente psicotecnica accetta il
mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze.
Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della
prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze,
lo psicotecnico propone la consulenza ovvero l'invio ad altro
collega o ad altro professionista o esperto.
Se la counselor si rende conto che la prestazione richiesta presuppone
una particolare specializzazione che non sente di possedere,
ne informa l'allievo e si astiene dall'impedirgli di ricorrere
ad altro professionista, che possieda la specializzazione necessaria.
Il counselor psicotecnico non può accettare compensi o
utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali,
sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri
clienti.
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- 22. Condizioni professionali
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- La psicotecnica accetta unicamente condizioni
di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale
e il rispetto delle norme del presente Codice di Deontologia
Psicotecnica, e, in assenza di tali condizioni, informa la propria
Associazione.
Lo psicotecnico salvaguarda la propria autonomia nella scelta
dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicotecnici, nonché
della loro utilizzazione; è perciò responsabile
della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni
ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline la
consulente esercita la piena autonomia professionale nel rispetto
delle altrui competenze.
Nella collaborazione con le organizzazioni pubbliche e private,
così come con l'industria o con la pubblica amministrazione
come anche nelle pubblicazioni e negli interventi congressuali
e formativi, evita accuratamente il conflitto di interessi.
In generale: il counselor esercita la propria attività
in ambienti e contesti adeguati al decoro professionale.
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- 23. Libertà professionale
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- Lo psicotecnico, nell'ambito di ogni forma
partecipativa o associativa dell'esercizio della professione,
sempre: è e resta responsabile dei propri atti e delle
proprie prescrizioni; non deve subire condizionamenti della sua
autonomia e indipendenza professionale; non può accettare
limiti di tempo e di modo della propria attività, né
forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative
o lesive della dignità e della autonomia professionale.
L'agire psicotecnico non deve essere condizionato da pressioni
o interessi personali provenienti da persone assistite, altri
operatori, imprese, associazioni, organismi.
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- 24. Comunicazione, commento e diffusione
di dati
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- La psicotecnica promuove e attiva la ricerca
scientifica, ne cura la diffusione dei risultati, per favorire
la crescita della disciplina.
Nelle proprie attività professionali, nelle attività
di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse,
nonché nelle attività didattiche, lo psicotecnico
valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado
di validità e di attendibilità di informazioni,
dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza,
le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti
dei risultati.
La consulente psicotecnica, su casi specifici, esprime valutazioni
e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale
diretta ovvero su documenti e reperti adeguati e attendibili.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi, il consulente
psicotecnico è tenuto a regolare tale comunicazione anche
in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
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- 25. Rispetto dei soggetti di ricerca
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- Lo psicotecnico si astiene dal ricorrere
a sperimentazioni che possono costituire rischio per la persona.
Nella sua attività di ricerca, la psicotecnica è
tenuta ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti al fine
di ottenerne il previo Consenso Informato, anche relativamente
al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice
ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Deve altresì
garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere,
di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Il consulente psicotecnico ha l'obbligo di fornire comunque le
informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei
dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età
o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente
il loro consenso, questo deve essere espresso da chi ne ha la
potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai
soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura
della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla
riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
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- 26. Rispetto degli animali
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- La condizione animale rappresenta potenzialmente
una interessante occasione di approfondimento per le discipline
psicotecniche.
Quando le attività di ricerca o di intervento hanno ad
oggetto il comportamento degli animali, lo psicotecnico si impegna
a rispettarne la natura e ad evitare loro ogni sofferenza.
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- 27. Dilemmi etici
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- Di fronte alle molteplici e crescenti
questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e
dalla tecnologia, tra le varie risposte che vengono espresse
dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico,
religioso, normativo, professionale, culturale, economico ecc),
la psicotecnica opera le scelte che meglio tutelano e soddisfano
la dignità, la libertà e i bisogni di benessere,
di armonia e di felicità della persona, salvaguardando
comunque, per quanto possibile, la promozione di un'offerta scientifica
e professionale ispirata a principi di giustizia ed equità.
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- 28. Assistenza
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- Lo psicotecnico riserva particolare attenzione
alla tutela dei diritti dei meno fortunati, per cui collabora
a proteggere la generalità delle persone, ma specialmente,
in modo se possibile ancora più puntuale: il minore, l'anziano,
il disabile, la persona svantaggiata in genere; in particolare:
quando ritenga che l'ambiente nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito al perseguimento della loro felicità, ovvero
sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi di qualsiasi genere.
Fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'autorità
giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge, la
psicotecnica deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché
il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano, al disabile,
alla la persona svantaggiata in genere siano garantite qualità
e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla
tutela dei diritti delle persone non autosufficienti sul piano
psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta
di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni
o interdetti o all'evidenza incapaci d'intendere e di volere,
resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la
patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni
stesse siano imposte per atto dall'Autorità.
Il consulente, in caso di opposizione dei legali rappresentanti
alla necessaria cura dei minori, delle persone svantaggiate e
degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità.
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- 29. Rispetto della privacy
-
- Il counselor psicotecnico rispetta e tutela
sempre la privacy delle persone, per scelta voluta e consapevole
oltre che per rispetto delle leggi vigenti.
Anche quando raccoglie dati e informazioni sulla persona, al
fine di adottare le procedure tecniche più appropriate
e garantire prestazioni professionali di qualità, la counselor
ne rispetta sempre il diritto alla riservatezza.
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- 30. Segreto professionale
-
- Il consulente rispetta e tutela il segreto
professionale sia per intima convinzione sia come risposta concreta
alla fiducia che l'assistito ripone in lui, oltre che seguendo
le indicazioni della normativa vigente.
La consulente mantiene il segreto su tutto ciò che gli
è confidato o che può conoscere in ragione della
sua professione; deve, altresì, conservare il massimo
riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate,
nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
Deve mantenere la riservatezza anche relativamente all'esistenza
della stessa prestazione professionale.
L'eventuale rivelazione assume particolare gravità quando
ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona
o di altri.
Lo psicotecnico ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza
al giudice e non può essere obbligato a deporre su ciò
di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto
professionale, salvo i casi previsti dalla legge
Possono costituire giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative: la richiesta o l'autorizzazione
esplicita da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante,
previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità
o meno della rivelazione stessa; l'urgenza di salvaguardare la
vita, il benessere o la salute dell'interessato o di terzi, nel
caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere e di volere; l'urgenza
di salvaguardare la vita, il benessere o la salute di terzi,
anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati personali.
La psicotecnica valuta, comunque, l'opportunità di ottemperare
a tali giuste cause di rivelazione, considerando preminente la
tutela della persona assistita e comunque limita allo stretto
necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio
rapporto professionale, ai fini della tutela psicotecnica del
soggetto.
Negli altri casi, il counselor valuta con attenzione la necessità
di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza,
qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per il benessere
o per la salute del soggetto e/o di terzi.
La counselor non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò
che le è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza
nell'esercizio della professione, salvo che la legge lo richieda,
nel qual caso è tenuta a mettere al corrente il cliente
del dovere di testimonianza giudiziale.
La morte dell'allievo non esime la psicotecnica dall'obbligo
del segreto. La cancellazione dall'associazione non esime moralmente
lo psicotecnico dagli obblighi del segreto.
Il consulente redige le comunicazioni scientifiche, ancorché
indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto
professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato
del destinatario della prestazione.
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- 31. Compresenza di più utenti
-
- La consulente, nel caso di intervento
su o attraverso gruppi, è tenuta ad informare, nella fase
iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuta altresì ad impegnare esplicitamente, quando
necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di
ciascuno alla riservatezza.
Quando il consulente psicotecnico presta la sua opera professionale
ad una coppia, il segreto richiesto da uno dei due nei confronti
dell'altro va accettato e rispettato. Se tale segreto crea un
rischio o danno grave o imminente per l'integrità psicofisica
del cliente ignaro, il segreto è violabile previa informazione
del confidente. Tale eventualità deve essere resa nota
in forma esplicita all'inizio del rapporto.
La counselor deve garantire che il segreto professionale sia
esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio
sono in contatto con il counselor e possono in qualsiasi modo
avere accesso al segreto professionale.
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti
al segreto professionale, la psicotecnica può condividere
soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione
al tipo di collaborazione.
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- 32. Committente terzo
-
- Nel caso di interventi commissionati da
terzi, il counselor informa i soggetti circa la natura del suo
intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del
mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi
pregiudizio.
Quando la counselor acconsente a fornire una prestazione professionale
su richiesta di un committente diverso dal destinatario della
prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in
causa la natura e le finalità dell'intervento.
Quando il soggetto che si dice disposto a pagare l'onorario è
persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale,
il counselor è tenuto alla riservatezza nei confronti
del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo
autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.
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- 33. Minori
-
- Il minore ha diritto al mantenimento del
segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà
genitoriale.
Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave
che egli non sia in grado di affrontare da solo, il consulente
potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà
di genitore con il massimo di salvaguardia possibile dei dati
ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il
minore.
La consulente che nell'esercizio della sua professione viene
a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento o violenza su
un minore da parte di terzi può decidere di intervenire
per contrastarla anche quando il minore è consenziente.
In tali casi, nell'interesse prevalente del minore, il counselor,
assumendosene la responsabilità di fronte alla legge,
valuta la possibilità di violare il segreto professionale,
segnalando la situazione a chi esercita la potestà di
genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello
stesso, all'autorità tutoria di competenza.
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- 34. Documentazione e tutela dei dati
-
- La segretezza delle comunicazioni deve
essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e
sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Il consulente deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo
del segreto professionale e deve vigilare affinché essi
vi si conformino.
La consulente tutela la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se
affidata a codici o sistemi informatici. Tale documentazione
deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla
conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
da norme specifiche.
Lo psicotecnico deve provvedere perché, in caso di sua
morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un
collega ovvero ad altro adeguato soggetto.
La psicotecnica che collabora alla costituzione ed all'uso di
sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di
garanzie di tutela dei soggetti interessati.
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- 35. Libertà di scelta del professionista
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- La libera scelta del professionista e
del contesto d'intervento costituisce principio fondamentale
del rapporto tra professionista e cliente. Nell'esercizio dell'attività
libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private,
la scelta del professionista costituisce diritto fondamentale
del cittadino.
In ogni contesto professionale la psicotecnica deve adoperarsi
affinché sia il più possibile rispettata la libertà
di scelta, da parte dell'allievo, del professionista cui rivolgersi.
E' vietato qualsiasi accordo tra professionisti tendente a influire
sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Ove lo ritenga opportuno, lo psicotecnico può consigliare,
ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati
presidi, istituti o professionisti.
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- 36. Obbligo di intervento
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- Lo psicotecnico, indipendentemente dalla
sua abituale attività, si offre sempre, nei limiti del
possibile, per prestare generosamente soccorso o sostegno d'urgenza,
attivandosi tempestivamente per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza a chi ne ha bisogno.
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- 37. Rifiuto dell'opera professionale
-
- La psicotecnica cui vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento scientifico o professionale, può rifiutare
la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di
grave e immediato nocumento per la persona assistita.
Il counselor può rifiutare le proprie prestazioni professionali
quando: abbia ricevuto offesa dal richiedente; il richiedente
non abbia corrisposto gli onorari dovuti e già richiesti;
il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi.
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- 38. Doveri di collaborazione
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- Lo psicotecnico si impegna a prestare
la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti
con l'associazione, tra l'altro ottemperando alle convocazioni
del Presidente.
La psicotecnica eletta negli organi istituzionali dell'Associazione
adempie all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse
della collettività e osserva prudenza e riservatezza nell'espletamento
dei propri compiti.
Ogni socio di SIPSICO, a qualsiasi titolo, mette tutto il proprio
impegno nella promozione della psicotecnica e dell'associazione
che la rappresenta.
Più in generale: la psicotecnica sostiene le associazioni
scientifiche di riferimento, nazionali ed internazionali, e partecipa
attivamente alla loro vita contribuendo alla costante verifica
delle modalità operative e alla produzione di nuove conoscenze.
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- Titolo
III - Rapporti con i cittadini
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- 39. Formazione del cittadino
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- La psicotecnica contribuisce alla formazione
permanente e all'educazione necessaria a rendere la persona capace
di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano
il proprio benessere.
Per lo stesso fine, la counselor garantisce costantemente un'informazione
qualificata, obiettiva e completa sulle materie di propria competenza,
in particolar modo sugli aspetti scientifici e applicativi dei
principi e dei procedimenti che studia e di cui si fa promotore.
Attraverso le istituzioni professionali e le associazioni scientifiche
di riferimento, lo psicotecnico promuove progetti ed eventi formativi
ed informativi per la cittadinanza e per le altre figure professionali
con l'obiettivo di migliorarne la partecipazione consapevole
alle attività di tutela e promozione della felicità,
dell'armonia e del benessere.
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- 40. Prevenzione
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- Il consulente psicotecnico attribuisce
particolare importanza, per la promozione dell'armonia e del
benessere, anche agli interventi di prevenzione dello squilibrio
e del malessere, nella convinzione che questa sia una importante
strategia educativa e profilattica, rivolta ad evitare l'insorgenza
del malessere in una popolazione naturalmente predisposta ad
uno stato di benessere.
La consulente psicotecnica interviene in tutte le fasi della
prevenzione: primaria (volta a evitare o ridurre la incidenza
ovvero la comparsa di nuovi casi di infelicità); secondaria
(volta a ridurre la prevalenza ovvero la frequenza di casi di
disarmonia); terziaria (volta a ridurre la gravità e le
complicazione di malesseri già radicati). Il tutto: avendo
sempre come obiettivo principale di promuovere la felicità,
l'armonia, il benessere
Lo psicotecnico si sforza di attuare, in ogni caso possibile
e nei termini delle sue competenze scientifiche e professionali,
ogni azione finalizzata ad impedire o ridurre il rischio, ossia
la probabilità che si verifichino stati di malessere ovverosia
di freno al perseguimento della felicità e dell'armonia
nelle persone, nei gruppi, nelle comunità.
La psicotecnica soddisfa le richieste di informazione del cittadino
in tema di prevenzione.
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- 41. Rispetto dei diritti del cittadino
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