Società Italiana Psicotecnica

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CODICE di DEONTOLOGIA PSICOTECNICA
 
 

 
 
Il Codice di Deontologia Psicotecnica (approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo di SIPSICO) è un corpus di regole di autodisciplina che raccoglie in modo dettagliato le norme e i principi posti a garanzia del cittadino e della collettività nonché a tutela della dignità e del decoro della ricerca scientifica e della professione psicotecnica, vincolante per gli iscritti a SIPSICO, che a tali norme devono adeguare la propria condotta scientifica e professionale.

Il Codice di Deontologia Psicotecnica è nato a seguito di un lungo dibattito interno al movimento psicotecnico.

Il Codice di Deontologia Psicotecnica, nella sua forma attuale, tiene puntualmente conto anche dell'ampia tradizione di codici deontologici che sono stati prodotti dai vari gruppi scientifici e professionali a livello internazionale, nonché delle esperienze professionali, sia indipendenti sia connesse a sindacati, ordini, corporazioni e associazioni di appartenenza, di quanti sono in vario modo direttamente o indirettamente coinvolti nel movimento psicotecnico stesso, all'interno delle varie culture scientifiche e pratiche professionali europee ed extraeuropee.
 
 
SOMMARIO
 
Titolo I - Oggetto e campo di applicazione

1. Definizione del Codice di Deontologia Psicotecnica
2. Campo di applicazione
3. Specificità psicotecnica
4. Potestà disciplinare - Sanzioni

Titolo II - Principi generali

5. Diritto alla felicità e all'armonia
6. Primato del benessere
7. Obiettivi della psicotecnica
8. Centralità della persona
9. La persona come apprendista
10. Cura per la dimensione sociale
11. Centralità del riferimento alla ricerca scientifica
12. Centralità del riferimento all'esperienza relazionale e professionale
13. Formazione psicotecnica
14. Aggiornamento permanente
15. Esercizio dell'attività professionale
16. Rispetto della persona e del cittadino
17. Libertà, indipendenza e responsabilità della disciplina
18. Contrasto all'esercizio abusivo delle professioni
19. Referente dell'intervento
20. Limiti della competenza
21. Invio ad altri specialisti
22. Condizioni professionali
23. Libertà professionale
24. Comunicazione, commento e diffusione di dati
25. Rispetto dei soggetti di ricerca
26. Rispetto degli animali
27. Dilemmi etici
28. Assistenza
29. Rispetto della privacy
30. Segreto professionale
31. Compresenza di più utenti
32. Committente terzo
33. Minori
34. Documentazione e tutela dei dati
35. Libertà di scelta del professionista
36. Obbligo di intervento
37. Rifiuto dell'opera professionale
38. Doveri di collaborazione

Titolo III - Rapporti con i cittadini

39. Formazione del cittadino
40. Prevenzione
41. Rispetto dei diritti del cittadino
42. Informazione all'utente
43. Identità e trasparenza
44. Consenso Informato
45. Consenso del legale rappresentante
46. Certificazioni
47. Competenza professionale
48. Rapporto con il cliente-utente-allievo
49. Evitamento dei conflitti
50. Continuità dell'intervento
51. Rifiuto dell'accanimento professionale
52. Onorari
53. Doveri di adempimento previdenziale e fiscale
54. Insegne
55. Pubblicità in materia psicotecnica
56. Informazione psicotecnica
57. Scoperte scientifiche

Titolo IV - Rapporti con i colleghi

58. Rispetto reciproco
59. Collaborazione con altre competenze scientifiche e professionali
60. Condivisione delle competenze

Titolo V - Rapporti con i terzi

61. Attività nell'interesse della collettività
62. Attività nelle istituzioni
63. Prestazioni gratuite (pro bono)
64. Rapporti con gli allievi

Titolo VI - Verifica permanente

65. Implementazione del Codice di Deontologia Psicotecnica
66. Norma finale
 
 
 
Puoi scaricare direttamente il CODICE di DEONTOLOGIA PSICOTECNICA, in .pdf
 
 
 
 
CODICE
di
DEONTOLOGIA PSICOTECNICA
 
 
 
Titolo I - Oggetto e campo di applicazione
 
 
1. Definizione del Codice di Deontologia Psicotecnica
 
Il Codice di Deontologia Psicotecnica contiene principi, regole e consuetudini che l'iscritto a pieno titolo a SIPSICO, in qualità di socio Ordinario o Aggregato, deve osservare nell'esercizio della ricerca e della professione, nell'interesse esclusivo degli utenti-clienti-allievi, ai fini del corretto esercizio della ricerca e/o della professione, ovunque e in qualunque forma svolte.
L'iscritto si impegna a conoscere, comprendere, diffondere e promuovere ampiamente e sistematicamente i principi della psicotecnica e del Codice di Deontologia Psicotecnica, anche presso il più ampio pubblico.
Nell'ambito del presente Codice di Deontologia Psicotecnica: l'iscritto viene di seguito indicato con il termine di "psicotecnico" (al maschile) o di "psicotecnica" (al femminile) o saltuariamente con il termine di "counselor psicotecnica" (o, al maschile, di "counselor psicotecnico") o di "counselor" o di "consulente", utilizzando nel testo, indifferentemente ovvero paritariamente, il femminile o il maschile per tutto questo gruppo di termini analoghi. Tale criterio viene attuato per scelta consapevole, nonostante che questa strada non venga attualmente percorsa da nessuno dei codici deontologici noti in Italia.
Il Codice di Deontologia Psicotecnica è uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dallo psicotecnico.
Il Codice di Deontologia Psicotecnica è un forte impegno morale che guida in modo vincolante la counselor psicotecnica nello sviluppo della identità scientifica e professionale e nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile.
Per poter esercitare la propria attività definendola esplicitamente come applicazione della disciplina psicotecnica, la psicotecnica, ovunque operante, deve essere iscritta a SIPSICO.
Ogni psicotecnico, con l'aderire all'associazione, manifesta la propria appartenenza al gruppo scientifico professionale, nonché l'accettazione delle norme e dei principi contenuti nel presente Codice di Deontologia Psicotecnica.
Il comportamento del counselor, anche al di fuori dell'esercizio della attività scientifica e professionale, deve essere sempre rispettoso della legge e consono al decoro e alla dignità della professione stessa.
Il counselor psicotecnico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice di Deontologia Psicotecnica, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare.
 
2. Campo di applicazione
 
SIPSICO è un'associazione che si propone obiettivi di carattere scientifico, sociale e professionale. A ciascuna di queste dimensioni possono corrispondere indicazioni in parte diverse, ma i principi deontologici sono i medesimi per tutte le circostanze in cui la psicotecnica si esprime, siano esse: culturali, sociali, scientifiche, professionali, morali o quant'altro.
Le regole del presente Codice di Deontologia Psicotecnica sono vincolanti per tutti gli iscritti a pieno titolo a SIPSICO in qualità di soci Ordinari o Aggregati, nello svolgimento della ricerca e della professione della psicotecnica.
Per "professione" della psicotecnica si intende in primo luogo la proclamazione dei principi scientifici, morali e tecnici della psicotecnica.
Per "attività professionale" si intende qualsiasi attività professionale la psicotecnica si trovi a svolgere, sia in termini di libera professione, sia in termini di professioni limitate dalla legge, sia in termini di attività senza scopo di lucro o a carattere amicale e sociale.
Per quanto riguarda gli altri iscritti a SIPSICO, che sono iscritti all'Associazione ma non a pieno titolo (Socio Tirocinante, Socio Simpatizzante): anche ad essi si applicano tutte le regole del Codice di Deontologia Psicotecnica, ancorché non necessariamente quelle relative all'attività strettamente professionale in ambito psicotecnico, per il semplice fatto che questi non sono ancora abilitati specificamente da SIPSICO ad esercitarla.
 
3. Specificità psicotecnica
 
La disciplina psicotecnica è una materia scientifica, una pratica professionale, una scelta morale che ispira la visione del mondo di chi si pone, con riferimento a questa disciplina, al servizio della persona e della collettività.
La disciplina psicotecnica si realizza concretamente attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura sperimentale, intellettuale, tecnica, formativa, abilitativa, educativa, individuale e sociale.
 
4. Potestà disciplinare - Sanzioni
 
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Psicotecnica, così come ogni violazione dolosa al codice penale, ogni tipo di abuso della propria posizione professionale, le omissioni o le azioni comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione o che compromettono l'immagine della disciplina o della categoria professionale costituiscono illecito deontologico e danno adito al possibile allontanamento del Socio secondo quanto previsto dallo Statuto di SIPSICO.
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa.
 
 
 
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Titolo II - Principi generali
 
 
5. Diritto alla felicità e all'armonia
 
La disciplina psicotecnica si fonda sulla libertà e sull'indipendenza dei singoli individui quali loro diritti inalienabili.
Lo psicotecnico considera tutte le persone intrinsecamente sane e sempre potenzialmente in grado di perseguire e raggiungere una condizione duratura di felicità e di armonia.
La psicotecnica ispira tutte le relazioni che instaura con persone fisiche o giuridiche alla tutela della felicità e dell'armonia, riconosciute come bene primario; contrasta i comportamenti e le relazioni incompatibili con il bene primario rappresentato dalla felicità e dall'armonia.
Il counselor psicotecnico ritiene che ridurre la persona ad una patologia, un numero o un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.
 
6. Primato del benessere
 
La psicotecnica ritiene che la condizione naturale della persona sia la felicità, la salute, il benessere e l'armonia.
Lo psicotecnico nutre una visione positiva della persona e orienta ogni suo intervento, scientifico e professionale, alla promozione dell'armonia, della felicità, del benessere.
Il counselor psicotecnico è ben consapevole del fatto che purtroppo esistono le malattie, sia fisiche sia mentali, e che esistono dei professionisti specificamente autorizzati alla cura delle malattie mentali e di quelle fisiche, per cui si impegna scrupolosamente ad indirizzare sempre, ove il caso, le persone effettivamente malate a medici specialisti e psicoterapeuti per le opportune cure.
La counselor psicotecnica è però ben consapevole anche del fatto che il primo modo per prendersi cura della persona è il rapporto umano, il sostegno, la disponibilità, la capacità di accompagnamento e di formazione.
Il counselor non si rapporta dunque alle persone cui fornisce il proprio supporto partendo dal principio che queste siano malate, bensì partendo dal principio di interagire sempre con persone assolutamente sane, ancorché eventualmente in una particolare e temporanea condizione a motivo della quale il loro stato naturale di benessere è momentaneamente messo in difficoltà o più semplicemente demotivato.
 
7. Obiettivi della psicotecnica
 
La psicotecnica opera, secondo scienza e coscienza, per lo sviluppo del potenziale umano e per il perseguimento della felicità e dell'armonia in ogni persona.
La felicità e l'armonia sono intese nell'accezione più ampia del termine, come condizioni cioè del massimo benessere fisico, psichico, sociale ed esistenziale delle persone, nelle loro dimensioni sia di individuo sia di gruppo sia di comunità.
Il counselor considera proprio dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per tutelare e promuovere la vita, la felicità, l'autodeterminazione, l'armonia fisica e psichica dell'essere umano e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, di valori di riferimento, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali la counselor stessa si trova ad operare.
Lo psicotecnico riconosce il benessere esistenziale, la felicità e l'armonia come beni fondamentali dell'individuo e come interessi della collettività e si impegna a promuoverli, tutelarli e mantenerli con molteplici attività, che si sviluppano in particolare nel campo della formazione, della prevenzione, del prendersi cura, della riabilitazione, della solidarietà e della sussidiarietà, riferite alla persona.
 
8. Centralità della persona
 
Lo psicotecnico pone la persona al centro di tutte le sue attività.
La psicotecnica ascolta, informa, coinvolge la persona, valuta con la stessa i suoi bisogni e si adopera per migliorare la capacità degli individui di comprendere se stessi e gli altri, tenendo in debito conto anche le loro specifiche qualità biologiche, psicologiche e sociali, e li aiuta a comportarsi in maniera consapevole ed efficace, ne facilita i rapporti con la comunità e con le persone per essi significative.
Il consulente riconosce che la persona non è destinataria passiva degli interventi, bensì soggetto titolare dei diritti inviolabili dell'uomo e della donna, a cui spetta un ruolo da protagonista attivo e responsabile nella tutela e promozione del proprio benessere.
Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale psicotecnica.
 
9. La persona come apprendista
 
Il referente della psicotecnica è la persona in tutte le sue declinazioni e relazioni: individuo, coppia, famiglia, gruppo, organizzazione o comunità, nel momento in cui richiede di essere aiutata mediante un'opera di supporto, o percorso formativo, in un processo di sviluppo personale.
Il referente dello psicotecnico può essere variamente definito, oltre che semplicemente come persona, eventualmente anche come: utente (che usufruisce di un servizio), paziente (che sta vivendo un'emozione), cliente (che si avvale delle prestazioni di qualcuno), indipendentemente dal fatto che questi paghi o meno del denaro per il sostegno o servizio o supporto o insegnamento che riceve.
I termini preferiti dal counselor psicotecnico, in quanto più conformi allo spirito della disciplina, sono tuttavia sul genere di: allievo, apprendista, discepolo, novizio, discente, studente, principiante, tirocinante, praticante, atleta, collega, ospite.
Il consulente è un operatore d'aiuto che, come ricercatore o come professionista, mette a disposizione, con lealtà e diligenza, le proprie competenze in tutte quelle situazioni che hanno a che fare con le relazioni umane, siano esse professionali o in interazione con le altre persone o con se stessi, avendo come obiettivo quello di rendere le persone quanto più possibile libere e consapevoli.
Il counselor è un facilitatore o catalizzatore delle capacità di comunicazione, sia interpersonale sia intrapsichica. Tra i suoi compiti vi è quello di aiutare le persone a crescere cognitivamente, a migliorare il riconoscimento delle proprie componenti emozionali, ad attivare la creatività e la spontaneità, intese come risorse.
La psicotecnica attiva, motiva ed allena le competenze potenziali della persona rendendole attuali, secondo una modalità di rapporto che integra varie tradizioni, tra cui quelle della pedagogia attiva, dell'allenamento sportivo, ma soprattutto della formazione alla crescita personale.
La counselor opera per aiutare la persona ad aiutare se stessa attraverso la relazione.
 
10. Cura per la dimensione sociale
 
Lo psicotecnico promuove, attraverso la formazione e l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della felicità, dell'armonia, della serenità.
In ogni ambito professionale la psicotecnica si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all'autonomia e al bene della persona, di cui attiva le risorse anche quando questa si trova in condizioni di disabilità o di svantaggio.
La consulente è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto presta particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia dei committenti e degli utenti destinatari della prestazione professionale.
 
11. Centralità del riferimento alla ricerca scientifica
 
Il progresso della disciplina psicotecnica, come conoscenza di base e come applicazione, è fondato in larga parte sulla ricerca scientifica, che rappresenta il principale punto di riferimento degli psicotecnici.
Il consulente psicotecnico, al fine di contribuire al progresso scientifico, di perfezionare l'esercizio della professione e di migliorare l'assistenza all'allievo, s'impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei principi etici.
 
12. Centralità del riferimento all'esperienza relazionale e professionale
 
La grande efficacia della disciplina psicotecnica è fondata in larga parte anche sull'esperienza maturata in ambito applicativo, con riferimento sia alla pratica relazionale sia alla pratica professionale.
Per poter operare con diligenza e secondo le regole dell'arte, il consulente psicotecnico pone particolare cura ad affinare le proprie competenze operative e concrete, tenendosi ben radicato nella sostanza degli eventi e nello sforzo di conseguire, nei limiti del possibile, sempre risultati reali, positivi e valutabili.
 
13. Formazione psicotecnica
 
La psicotecnica è tale in quanto ha ricevuto una adeguata formazione e certificazione tanto sul piano della competenza scientifica quanto sul piano dell'esperienza professionale.
Lo psicotecnico opera nell'ambito di competenza che gli viene riconosciuto e per il quale è stato formato, con strumenti efficaci e adeguati all'obiettivo che intende raggiungere.
 
14. Aggiornamento permanente
 
Il consulente psicotecnico è tenuto a conoscere in modo approfondito le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni delle tecniche che impiega. La scelta in materia deve essere oculata.
La consulente psicotecnica è tenuta a conoscere ed approfondire continuamente i principi scientifici e applicativi della disciplina.
La psicotecnica deve mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e di formazione continua, nonché deve aggiornarsi con assiduità nella propria disciplina e più specificatamente nel settore in cui opera, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso scientifico e professionale.
Lo psicotecnico individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca, il miglioramento costante della qualità delle conoscenze e delle prestazioni.
Il counselor coltiva la riflessione critica sulla propria esperienza e l'attività di ricerca scientifica, al fine di migliorare la sua competenza.
La counselor si auto-valuta e sottopone opportunamente il proprio operato a verifica ed a supervisione, anche ai fini dello sviluppo professionale.
Il consulente psicotecnico è sempre aperto e attento al dialogo e al confronto, sui temi della ricerca e della professione, con le altre discipline, con gli altri ricercatori, con gli altri professionisti, con le altre persone.
La consulente psicotecnica contribuisce alle attività di formazione e di aggiornamento. Oltre che come discente e docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi.
 
15. Esercizio dell'attività professionale
 
Il counselor psicotecnico, nelle diverse forme dell'esercizio della professione, valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche validate e aggiornate, mentre si ispira costantemente ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, del benessere fisico e psichico, dell'armonia, della felicità, della libertà, integrità, dignità, autorità e autonomia della persona.
 
16. Rispetto della persona e del cittadino
 
La psicotecnica riconosce che tutte le persone hanno pari diritto ad essere prese in considerazione.
Nell'esercizio delle sue attività, lo psicotecnico rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'intimità, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base ai valori religiosi o spirituali, alla etnia, alla nazionalità, all'estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, età, istruzione, cultura, orientamento sessuale, disabilità.
Nell'esercizio delle sue attività, la consulente psicotecnica tiene atteggiamenti leali, gentili e accoglienti, si pone in ascolto della persona rispettandone i sentimenti, le opinioni, le difficoltà, le ansie e i dolori, oltre che il significato personale e specifico che essa attribuisce alla propria esistenza.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il consulente psicotecnico non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.
Il consulente utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
 
17. Libertà, indipendenza e responsabilità della disciplina
 
Lo studio e l'esercizio della psicotecnica è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della disciplina.
La psicotecnica salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Lo psicotecnico è responsabile dei propri atti scientifici e professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze, secondo i principi di autonomia e collaborazione.
Il counselor psicotecnico non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
La counselor psicotecnica deve denunciare agli organi competenti ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice di Deontologia Psicotecnica, da qualunque parte essa provenga.
 
18. Contrasto all'esercizio abusivo delle professioni
 
Nell'interesse del cittadino, la psicotecnica intrattiene ottimi rapporti di collaborazione con tutte le altre discipline scientifiche e le altre professioni, rispettandone pienamente le competenze specifiche.
Lo psicotecnico contrasta l'esercizio abusivo delle professioni riconosciute e segnala agli organi competenti i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
E' vietato alla consulente psicotecnica di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente una professione.
Nel caso venga a conoscenza di impieghi impropri o abusivi della psicotecnica, il counselor è tenuto a contrastarlo nei modi adeguati.
 
19. Referente dell'intervento
 
Il referente dell'intervento psicotecnico è esclusivamente la persona con cui la psicotecnica si trova ad interagire direttamente.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento non coincidono, il consulente tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui la counselor opera, quest'ultima deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuta.
 
20. Limiti della competenza
 
Lo psicotecnico assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di altri esperti; riconosce altresì l'importanza di prestare consulenza ad altri esperti, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale e dei cittadini.
La psicotecnica impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese dell'utente, aspettative infondate.
Il consulente psicotecnico riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali possiede adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
La consulente psicotecnica, nei rapporti pubblici così come in quelli privati, si astiene all'esaltare e dall'enfatizzare la propria competenza o i risultati ottenuti.
Il counselor limita l'esercizio della sua attività professionale alle prestazioni richieste. Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.
La counselor è una professionista incaricata dal cliente, che non ha voce in capitolo nella vita dell'allievo se non nei termini richiesti dall'utente stesso. Su invito, può fornire opinioni, ma si ritiene deontologicamente scorretto che fornisca consigli, anche se richiesti.
La psicotecnica declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza.
 
21. Invio ad altri specialisti
 
La consulente psicotecnica accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicotecnico propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista o esperto.
Se la counselor si rende conto che la prestazione richiesta presuppone una particolare specializzazione che non sente di possedere, ne informa l'allievo e si astiene dall'impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda la specializzazione necessaria.
Il counselor psicotecnico non può accettare compensi o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.
 
22. Condizioni professionali
 
La psicotecnica accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e il rispetto delle norme del presente Codice di Deontologia Psicotecnica, e, in assenza di tali condizioni, informa la propria Associazione.
Lo psicotecnico salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicotecnici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline la consulente esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Nella collaborazione con le organizzazioni pubbliche e private, così come con l'industria o con la pubblica amministrazione come anche nelle pubblicazioni e negli interventi congressuali e formativi, evita accuratamente il conflitto di interessi.
In generale: il counselor esercita la propria attività in ambienti e contesti adeguati al decoro professionale.
 
23. Libertà professionale
 
Lo psicotecnico, nell'ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione, sempre: è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale; non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, né forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative o lesive della dignità e della autonomia professionale.
L'agire psicotecnico non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
 
24. Comunicazione, commento e diffusione di dati
 
La psicotecnica promuove e attiva la ricerca scientifica, ne cura la diffusione dei risultati, per favorire la crescita della disciplina.
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicotecnico valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
La consulente psicotecnica, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su documenti e reperti adeguati e attendibili.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi, il consulente psicotecnico è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
 
25. Rispetto dei soggetti di ricerca
 
Lo psicotecnico si astiene dal ricorrere a sperimentazioni che possono costituire rischio per la persona.
Nella sua attività di ricerca, la psicotecnica è tenuta ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti al fine di ottenerne il previo Consenso Informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale della ricercatrice ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Il consulente psicotecnico ha l'obbligo di fornire comunque le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere espresso da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
 
26. Rispetto degli animali
 
La condizione animale rappresenta potenzialmente una interessante occasione di approfondimento per le discipline psicotecniche.
Quando le attività di ricerca o di intervento hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicotecnico si impegna a rispettarne la natura e ad evitare loro ogni sofferenza.
 
27. Dilemmi etici
 
Di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le varie risposte che vengono espresse dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico, religioso, normativo, professionale, culturale, economico ecc), la psicotecnica opera le scelte che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di benessere, di armonia e di felicità della persona, salvaguardando comunque, per quanto possibile, la promozione di un'offerta scientifica e professionale ispirata a principi di giustizia ed equità.
 
28. Assistenza
 
Lo psicotecnico riserva particolare attenzione alla tutela dei diritti dei meno fortunati, per cui collabora a proteggere la generalità delle persone, ma specialmente, in modo se possibile ancora più puntuale: il minore, l'anziano, il disabile, la persona svantaggiata in genere; in particolare: quando ritenga che l'ambiente nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito al perseguimento della loro felicità, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi di qualsiasi genere.
Fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge, la psicotecnica deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano, al disabile, alla la persona svantaggiata in genere siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti delle persone non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti o all'evidenza incapaci d'intendere e di volere, resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dall'Autorità.
Il consulente, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori, delle persone svantaggiate e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità.
 
29. Rispetto della privacy
 
Il counselor psicotecnico rispetta e tutela sempre la privacy delle persone, per scelta voluta e consapevole oltre che per rispetto delle leggi vigenti.
Anche quando raccoglie dati e informazioni sulla persona, al fine di adottare le procedure tecniche più appropriate e garantire prestazioni professionali di qualità, la counselor ne rispetta sempre il diritto alla riservatezza.
 
30. Segreto professionale
 
Il consulente rispetta e tutela il segreto professionale sia per intima convinzione sia come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui, oltre che seguendo le indicazioni della normativa vigente.
La consulente mantiene il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. Deve mantenere la riservatezza anche relativamente all'esistenza della stessa prestazione professionale.
L'eventuale rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Lo psicotecnico ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su ciò di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale, salvo i casi previsti dalla legge
Possono costituire giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative: la richiesta o l'autorizzazione esplicita da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa; l'urgenza di salvaguardare la vita, il benessere o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; l'urgenza di salvaguardare la vita, il benessere o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.
La psicotecnica valuta, comunque, l'opportunità di ottemperare a tali giuste cause di rivelazione, considerando preminente la tutela della persona assistita e comunque limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicotecnica del soggetto.
Negli altri casi, il counselor valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per il benessere o per la salute del soggetto e/o di terzi.
La counselor non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che le è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione, salvo che la legge lo richieda, nel qual caso è tenuta a mettere al corrente il cliente del dovere di testimonianza giudiziale.
La morte dell'allievo non esime la psicotecnica dall'obbligo del segreto. La cancellazione dall'associazione non esime moralmente lo psicotecnico dagli obblighi del segreto.
Il consulente redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
 
31. Compresenza di più utenti
 
La consulente, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuta ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuta altresì ad impegnare esplicitamente, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Quando il consulente psicotecnico presta la sua opera professionale ad una coppia, il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell'altro va accettato e rispettato. Se tale segreto crea un rischio o danno grave o imminente per l'integrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto è violabile previa informazione del confidente. Tale eventualità deve essere resa nota in forma esplicita all'inizio del rapporto.
La counselor deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il counselor e possono in qualsiasi modo avere accesso al segreto professionale.
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, la psicotecnica può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
 
32. Committente terzo
 
Nel caso di interventi commissionati da terzi, il counselor informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Quando la counselor acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.
Quando il soggetto che si dice disposto a pagare l'onorario è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il counselor è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.
 
33. Minori
 
Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà genitoriale.
Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave che egli non sia in grado di affrontare da solo, il consulente potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà di genitore con il massimo di salvaguardia possibile dei dati ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il minore.
La consulente che nell'esercizio della sua professione viene a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento o violenza su un minore da parte di terzi può decidere di intervenire per contrastarla anche quando il minore è consenziente.
In tali casi, nell'interesse prevalente del minore, il counselor, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuta la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà di genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello stesso, all'autorità tutoria di competenza.
 
34. Documentazione e tutela dei dati
 
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Il consulente deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.
La consulente tutela la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicotecnico deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero ad altro adeguato soggetto.
La psicotecnica che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
 
35. Libertà di scelta del professionista
 
La libera scelta del professionista e del contesto d'intervento costituisce principio fondamentale del rapporto tra professionista e cliente. Nell'esercizio dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del professionista costituisce diritto fondamentale del cittadino.
In ogni contesto professionale la psicotecnica deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell'allievo, del professionista cui rivolgersi. E' vietato qualsiasi accordo tra professionisti tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Ove lo ritenga opportuno, lo psicotecnico può consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o professionisti.
 
36. Obbligo di intervento
 
Lo psicotecnico, indipendentemente dalla sua abituale attività, si offre sempre, nei limiti del possibile, per prestare generosamente soccorso o sostegno d'urgenza, attivandosi tempestivamente per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza a chi ne ha bisogno.
 
37. Rifiuto dell'opera professionale
 
La psicotecnica cui vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento scientifico o professionale, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la persona assistita.
Il counselor può rifiutare le proprie prestazioni professionali quando: abbia ricevuto offesa dal richiedente; il richiedente non abbia corrisposto gli onorari dovuti e già richiesti; il cliente sia notoriamente moroso nei confronti di altri colleghi.
 
38. Doveri di collaborazione
 
Lo psicotecnico si impegna a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l'associazione, tra l'altro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
La psicotecnica eletta negli organi istituzionali dell'Associazione adempie all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osserva prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.
Ogni socio di SIPSICO, a qualsiasi titolo, mette tutto il proprio impegno nella promozione della psicotecnica e dell'associazione che la rappresenta.
Più in generale: la psicotecnica sostiene le associazioni scientifiche di riferimento, nazionali ed internazionali, e partecipa attivamente alla loro vita contribuendo alla costante verifica delle modalità operative e alla produzione di nuove conoscenze.
 
 
 
Puoi scaricare direttamente il CODICE di DEONTOLOGIA PSICOTECNICA, in .pdf
 
 
 
 
Titolo III - Rapporti con i cittadini
 
 
39. Formazione del cittadino
 
La psicotecnica contribuisce alla formazione permanente e all'educazione necessaria a rendere la persona capace di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano il proprio benessere.
Per lo stesso fine, la counselor garantisce costantemente un'informazione qualificata, obiettiva e completa sulle materie di propria competenza, in particolar modo sugli aspetti scientifici e applicativi dei principi e dei procedimenti che studia e di cui si fa promotore.
Attraverso le istituzioni professionali e le associazioni scientifiche di riferimento, lo psicotecnico promuove progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e per le altre figure professionali con l'obiettivo di migliorarne la partecipazione consapevole alle attività di tutela e promozione della felicità, dell'armonia e del benessere.
 
40. Prevenzione
 
Il consulente psicotecnico attribuisce particolare importanza, per la promozione dell'armonia e del benessere, anche agli interventi di prevenzione dello squilibrio e del malessere, nella convinzione che questa sia una importante strategia educativa e profilattica, rivolta ad evitare l'insorgenza del malessere in una popolazione naturalmente predisposta ad uno stato di benessere.
La consulente psicotecnica interviene in tutte le fasi della prevenzione: primaria (volta a evitare o ridurre la incidenza ovvero la comparsa di nuovi casi di infelicità); secondaria (volta a ridurre la prevalenza ovvero la frequenza di casi di disarmonia); terziaria (volta a ridurre la gravità e le complicazione di malesseri già radicati). Il tutto: avendo sempre come obiettivo principale di promuovere la felicità, l'armonia, il benessere
Lo psicotecnico si sforza di attuare, in ogni caso possibile e nei termini delle sue competenze scientifiche e professionali, ogni azione finalizzata ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino stati di malessere ovverosia di freno al perseguimento della felicità e dell'armonia nelle persone, nei gruppi, nelle comunità.
La psicotecnica soddisfa le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
 
41. Rispetto dei diritti del cittadino
 
La consulente psicotecnica, nel rapporto con il cittadino, impronta la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Il consulente psicotecnico adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
In nessun caso la counselor deve abusare del suo status professionale. Il counselor che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
 
42. Informazione all'utente
 
Il consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
La consulente deve fornire all'allievo la più idonea informazione sulle prospettive del suo intervento professionale, sulle eventuali alternative e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Tali informazioni, a carattere anche prospettico, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e sempre prospettando elementi di fiducia e di speranza.
Il counselor si impegna a informare il cliente se prevede che nell'ambito dell'intervento le finalità perseguite potrebbero entrare in conflitto con gli interessi dell'allievo stesso. Ogni responsabilità verso terzi deve essere esplicitata fin dall'inizio della relazione.
La counselor, nell'informare l'utente, dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte di intervento.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte dell'utente deve essere soddisfatta.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
 
43. Identità e trasparenza
 
Lo psicotecnico presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
La psicotecnica si rende identificabile al proprio interlocutore, fornendo in modo chiaro e verificabile le proprie generalità ed i propri titoli professionali, nonché gli eventuali diplomi e distintivi professionali, rispettando le disposizioni di legge.
E' considerata abitudine eticamente auspicabile, ancorché lasciata alla discrezione dello psicotecnico, l'esposizione, nell'esercizio dell'attività, di un tesserino personale di riconoscimento (o cartellino o simile) che permetta la facile identificazione del counselor e dell'associazione di appartenenza da parte dell'utente.
Costituisce illecito deontologico: esprimere dichiarazioni mendaci relativamente alla propria effettiva formazione professionale; millantare in relazione alle proprie capacità professionali; fare uso di titoli che non si possiedono; fare dichiarazioni mendaci nei confronti di altri professionisti.
E' vietata l'applicazione di ogni forma di tecnica segreta.
 
44. Consenso Informato
 
Lo psicotecnico riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
La counselor è consapevole che il consenso ad una prestazione professionale è diritto di ogni cittadino; pertanto si adopera per garantire che la persona, debitamente informata, possa giungere ad un'accettazione consapevole della prestazione propostagli.
Sulla base dell'insieme delle informazioni fornite, tenuto conto anche di quanto indicato in proposito negli articoli del Codice di Deontologia Psicotecnica, la psicotecnica si adopera affinché chi ne ha diritto possa esprimere un Consenso Informato.
Le informazioni relative al programma di intervento dovranno essere veritiere e complete, ma limitate a quegli elementi che cultura e condizione psicologica dell'allievo sono in grado di recepire ed accettare, evitando o riducendo al minimo le esasperate precisazioni di dati che interessano solo gli aspetti scientifici del trattamento.
In ogni caso, il cliente dovrà essere messo in grado di esercitare correttamente i suoi diritti, e quindi di formarsi una volontà che sia effettivamente tale, rispetto alle svolte ed alle alternative che gli vengono proposte.
 
45. Consenso del legale rappresentante
 
In caso di prestazioni professionali a persone minorenni o interdette o inabilitate, il consenso all'intervento, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve generalmente essere espresso dal rappresentante legale che esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Il consulente che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
 
46. Certificazioni
 
Il consulente cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti.
Lo scopo di lucro nella falsa attestazione costituisce aggravante.
 
47. Competenza professionale
 
La consulente deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Deve affrontare ogni problema con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario.
Lo psicotecnico che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare all'allievo le altre specifiche competenze necessarie al caso in esame.
 
48. Rapporto con il cliente-utente-allievo
 
Il rapporto professionale ha carattere contrattuale; la psicotecnica e lì'utente hanno reciproci diritti e doveri. Lo psicotecnico ha la discrezionalità di prendere in carico l'allievo. L'eventuale contratto economico deve sempre essere pattuito in modo chiaro.
Il consulente può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito. In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per il cliente.
La consulente deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con l'utente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità. Anche in tale caso, lo psicotecnico è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare l'allievo.
 
49. Evitamento dei conflitti
 
Il consulente si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia della sua prestazione, la rendano inadeguata o dannosa alle persone cui è rivolta.
La consulente evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.
Lo psicotecnico evita commistioni tra il ruolo professionale e la vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.
Costituisce violazione deontologica effettuare interventi inopportunamente rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale. Parimenti costituisce violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Al consulente è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
La consulente non deve sfruttare l'allievo da un punto di vista finanziario, sessuale, emotivo od in qualunque altro modo.
Lo psicotecnico non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
 
50. Continuità dell'intervento
 
La psicotecnica deve garantire al cittadino la continuità del suo intervento. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Lo psicotecnico non può abbandonare arbitrariamente l'allievo, ma deve continuare ad assisterlo nei limiti del possibile. L'eventuale rifiuto o l'interruzione del rapporto devono essere accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
 
51. Rifiuto dell'accanimento professionale
 
Lo psicotecnico si astiene dall'ostinazione nei suoi interventi, quando constata che l'utente non trae alcun beneficio né miglioramento della qualità della vita dall'intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dell'intervento stesso.
In tali casi, la psicotecnica valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto professionale e, se richiesta, fornisce all'allievo le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
In generale, il consulente rifiuta l'accanimento professionale in quanto lesivo della dignità e del benessere della persona nonché contrario all'uso appropriato delle risorse. Allorquando, a suo giudizio, si verifichino casi di questo genere ne dà segnalazione agli organi competenti.
 
52. Onorari
 
Nell'esercizio libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra professionista e utente. L'onorario deve rispettare la dignità, le esigenze e le possibilità tanto del professionista quanto del cliente.
La psicotecnica pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. I compensi per le prestazioni psicotecniche non possono essere subordinati all'esito dell'intervento professionale o ai risultati che ne trae l'allievo.
Nell'esercizio della sua professione allo psicotecnico è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Rendere pubbliche le proprie tariffe professionali è comportamento utile, e quindi lecito, per la trasparenza della professione presso il pubblico.
 
53. Doveri di adempimento previdenziale e fiscale
 
Il consulente ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.
 
54. Insegne
 
Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici e le iscrizioni su carte da lettera, sulle intestazioni di siti internet e sulle altre modalità di comunicazione, comunque ispirate a correttezza e sobrietà, possono riportare indicazioni quali: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista ed orario di accesso per il pubblico; diplomi, certificazioni, titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
In ogni caso: la presentazione dello psicotecnico o della disciplina deve ispirarsi in ogni sua parte all'insieme dei principi espressi nel Codice di Deontologia Psicotecnica.
 
55. Pubblicità in materia psicotecnica
 
La psicotecnica tutela il proprio nome e la qualifica professionale anche attraverso forme di pubblicità, ove ritenga di attuarne, che siano sempre improntate a: adeguatezza scientifica, correttezza, sincerità, lealtà, moderazione, decoro e compostezza. Sono comunque vietati i messaggi suggestivi e ingannevoli.
Lo psicotecnico è responsabile dell'uso che fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
La consulente psicotecnica deve evitare che attraverso organi di stampa, strumenti informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi o simili, si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
In ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.
 
56. Informazione psicotecnica
 
L'informazione psicotecnica non può assumere le caratteristiche della pubblicità platealmente commerciale, ma va intesa come comunicazione corretta relativa a prodotti o servizi e deve essere attuata come servizio per l'informazione del pubblico, anche ai fini di un corretto accesso al Consenso Informato.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con riferimento a dati oggettivi e controllabili.
Il consulente psicotecnico che partecipi a iniziative di educazione, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi impropria forma di pubblicità personale o della struttura nella quale opera.
La consulente psicotecnica, nelle occasioni pubbliche, adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.
Nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il consulente psicotecnico è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il counselor non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
 
57. Scoperte scientifiche
 
La psicotecnica non deve pubblicizzare o divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo psicotecnico non sottoposte ad adeguata sperimentazione e al rigoroso controllo scientifico o non ancora accreditate dalla comunità professionale, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze, ma anche di non diffondere notizie che possano destare allarmi ingiustificati.
 
 
 
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Titolo IV - Rapporti con i colleghi
 
 
58. Rispetto reciproco
 
I rapporti fra colleghi psicotecnici devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Le differenze di opinione non devono violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
La psicotecnica si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre utenza ai colleghi.
Il consulente cerca di assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. La consulente può, a sua discrezione, assistere senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute, anche colleghi appartenenti ad altre associazioni o ordini professionali.
Il consulente psicotecnico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
La consulente psicotecnica appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il counselor è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.
 
59. Collaborazione con altre competenze scientifiche e professionali
 
L'azione della psicotecnica è costantemente ispirata al reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre discipline e categorie, scientifiche e professionali.
Lo psicotecnico opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della felicità, del benessere e dell'armonia delle persone con cui interagisce. Pertanto, pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini di realizzare al meglio il proprio contributo, ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni, delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze
La counselor si preoccupa di esprimere la migliore collaborazione con i colleghi e con gli altri studiosi e professionisti in genere, facilitando l'emersione e l'uso delle rispettive esperienze e conoscenze.
Il counselor assume comportamenti che favoriscano un clima sereno e collaborativo. In caso di opinioni divergenti su questioni di carattere professionale cercherà il confronto con i colleghi evitando di manifestarle in presenza della persona assistita; mentre contrasta ogni tipo di violenza psichica o fisica nei confronti di colleghi e collaboratori di ogni grado o funzione.
La consulente psicotecnica, nell'assoluto rispetto del segreto professionale e delle proprie convinzioni scientifiche e tecniche nonché nell'interesse del proprio allievo oltre che sulla base di una sua esplicita autorizzazione, collabora volentieri con gli altri professionisti cui il proprio utente eventualmente si rivolge, anche per il tramite di eventuali consulenze e consulti.
Qualora richiesto dagli altri professionisti o dalle situazioni, il consulente psicotecnico garantisce la sua consulenza professionale condividendo al meglio le conoscenze, capacità e abilità relazionali.
Nel rendere noti all'allievo i risultati della sua attività, la counselor si astiene dall'esprimere valutazioni che siano di competenza di altre figure professionali.
Il counselor rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti.
Allorquando ravveda che le prestazioni da effettuare siano palesemente dannose per la persona, la consulente è tenuta a manifestare il proprio convincimento agli altri studiosi e professionisti con cui collabora e che se ne fanno promotori; nei casi di palese richiesta incongrua, ha diritto di astenersi, assumendosi la responsabilità della decisione.
In casi particolari: il consulente può subordinare il proprio intervento alla condizione che l'allievo si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di sostegno professionale soltanto per rilevanti e fondati motivi di natura scientifico professionale.
In generale: la psicotecnica non deve subordinare il proprio intervento professionale alla condizione che l'utente accetti di servirsi di determinate strutture, presidi o istituti per esigenze connesse all'intervento.
 
60. Condivisione delle competenze
 
La psicotecnica si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicotecniche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità scientifica e professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicotecnico è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
La counselor rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri colleghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici.
 
 
 
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Titolo V - Rapporti con i terzi
 
 
61. Attività nell'interesse della collettività
 
La psicotecnica adempie una funzione culturale e sociale di primo piano nella comunità, dove svolge il ruolo di risorsa così come di opportunità di ricerca e sviluppo per i bisogni emergenti, che oltre ai rapporti sociali interessano anche quelli professionali.
Lo psicotecnico è tenuto a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della felicità, del benessere e dell'armonia nell'interesse della collettività.
La consulente psicotecnica presta assistenza in tutte le circostanze ove questo gli riesce possibile.
Il consulente psicotecnico, consapevole di operare spesso in un contesto ampio ed articolato, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, e delle Istituzioni con le quali è chiamato ad operare a beneficio della felicità, dell'armonia e del benessere della persona.
La counselor, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo della collettività, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione della disciplina e del ruolo professionale.
Il counselor, in situazioni di emergenza, presta soccorso e si attiva tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell'autorità competente.
Il consulente psicotecnico non deve comportarsi in modo da compromettere, agli occhi della collettività, la fiducia nel proprio ruolo.
 
62. Attività nelle istituzioni
 
Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità di socio/a il consulente contribuisce sempre, con il suo quotidiano impegno, ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle persone assistite.
 
63. Prestazioni gratuite (pro bono)
 
La psicotecnica è una disciplina scientifica e professionale, ma anche una scelta di elevato impegno e ruolo sociale che opera generosamente a favore della collettività e particolarmente dei soggetti in difficoltà.
Il fatto di prendersi cura di altri a titolo gratuito, in tutte le occasioni in cui lo ritenga opportuno e giusto, è quindi parte integrante dell'etica psicotecnica, secondo principi che attribuiscono particolare rilievo alla solidarietà e alla sussidiarietà tra le persone.
Il consulente psicotecnico, ogni volta che lo ritiene opportuno, può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente ed è libero di prestare gratuitamente la sua opera, nella misura che ritiene opportuna, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale sul piano professionale o illecito accaparramento di clientela.
La generosa propensione all'aiuto disinteressato e alla solidarietà non può essere in contrasto con il diritto basale della psicotecnica ad essere remunerata per le prestazioni professionali effettuate, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi della persona assistita, in conformità alla propria dignità professionale e nell'osservanza delle condizioni che concorrono a garantire la qualità delle medesime prestazioni.
 
64. Rapporti con gli allievi
 
Lo psicotecnico, quando ne ha l'opportunità, partecipa attivamente alle attività formative rivolte a terzi per l'apprendimento della ricerca scientifica e della professione in ambito psicotecnico. In questi casi impartisce loro le necessarie istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi a stimolare negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
In tali occasioni, la psicotecnica riconosce negli allievi, studenti, tirocinanti e altri soggetti in formazione il futuro della professione, li accoglie con attenzione e si adopera per una opportuna trasmissione ad essi delle proprie conoscenze, competenze ed abilità professionali. E' responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lei affidati.
 
 
 
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Titolo VI - Verifica permanente
 
 
65. Implementazione del Codice di Deontologia Psicotecnica
 
SIPSICO vigila costantemente per l'aggiornamento delle regole contenute nel Codice di Deontologia Psicotecnica.
Il Direttivo di SIPSICO, così come ogni socio per la sua parte, mantiene la vigilanza sugli aspetti deontologici della psicotecnica e si costituisce come Osservatorio Nazionale Permanente con il compito di verificare nel tempo l'adeguatezza delle disposizioni, sempre perfettibili, del presente Codice di Deontologia Psicotecnica, secondo l'evoluzione scientifica, professionale, culturale e sociale del momento.
I soci di SIPSICO si impegnano a tenere nel debito conto, ai fini della futura evoluzione del Codice di Deontologia Psicotecnica, le indicazioni liberamente espresse sulla psicotecnica in qualsiasi circostanza tanto da altri ricercatori e professionisti quanto da utenti, cittadini e istituzioni.
 
66. Norma finale
 
L'interpretazione delle disposizioni del presente Codice deontologico si ispira ai principi generali relativi all'esegesi delle norme avendo particolare riguardo al criterio di buona fede.

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