Società Italiana Psicotecnica

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SIPSICO
Società Italiana Psicotecnica
 
(Costitutita, con Atto notarile, in Milano)


 
 
STATUTO
Testo Ufficiale Aggiornato all'anno 2010
 
ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione scientifica, culturale e professionale denominata "SIPSICO", che si propone come Società Italiana Psicotecnica. L'Associazione è costituita tenendo conto degli Articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e secondo le indicazioni previste dalla Legge 266/91 recante disposizione per le organizzazioni di volontariato. L'Associazione ha sede legale nazionale in Viale Cirene n° 3, 20135 Milano. Possono, su delibera del Consiglio Direttivo, essere istituite sedi secondarie dipendenti dalla sede nazionale.

ARTICOLO 2 - Associazione senza fini di lucro

SIPSICO, Società Italiana Psicotecnica, è un'Associazione scientifica, democratica, apolitica e senza fini di lucro.

ARTICOLO 3 - Scopi sociali

SIPSICO ha come scopi istituzionali principali, tutti a carattere di utilità sociale, quelli di:
1) Favorire la conoscenza, lo sviluppo, l'avanzamento e la diffusione della cultura psicotecnica nei suoi aspetti di ricerca scientifica pura e di applicazione pratica in ambito sociale e professionale.
2) Diffondere la teoria, la ricerca, la formazione e in genere la metodologia psicotecnica.
3) Favorire, per il beneficio della collettività, lo sviluppo delle attività ispirate ai principi della psicotecnica e di tutte quelle metodologie psicotecniche che operano al fine di motivare, istruire ed allenare la persona umana a prevenire e ridurre il disagio ed a promuovere lo sviluppo delle migliori potenzialità, della creatività, della intelligenza e più in generale della crescita e della formazione permanente per il perseguimento del più elevato benessere psico-fisico e della felicità.
4) Sviluppare ed arricchire la ricerca teorica e le attività pratiche e professionali ispirate alla psicotecnica con supporti scientificamente chiari e definiti, promuovendo lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione e all'aggiornamento professionale nell'ambito della psicotecnica pura, sperimentale e applicata.
5) Stabilire, mantenere, promuovere, sviluppare e regolamentare i più elevati ed efficienti standard di eccellenza e di integrità professionale per la psicotecnica, in armonia anche con gli orientamenti della Unione Europea e delle più recenti conoscenze sviluppate dalla comunità scientifica internazionale.
6) Promuovere contatti con altri organismi che studiano ed applicano modelli affini a quello della psicotecnica, favorendo collegamenti anche con organismi che abbiano altre modalità di intervento e presupposti teorici diversi, anche eventualmente raccogliendo in un'associazione comune le organizzazioni scientifiche e professionali che fanno riferimento in varia forma alla psicotecnica ed alle discipline affini nei vari orientamenti, nonché i singoli studiosi e professionisti.
7) Sviluppare e diffondere l'insegnamento e la pratica della psicotecnica negli ambienti scientifici e tra i professionisti, nonché promuovere il più ampio riconoscimento della psicotecnica e delle sue metodologie scientifiche e professionali presso la collettività nazionale e internazionale, e più in particolare presso le istituzioni pubbliche e private nonché presso le istituzioni della Repubblica, le regioni e gli enti locali.
Per conseguire tali scopi SIPSICO si propone di:
a) organizzare, promuovere e patrocinare corsi e attività di qualificazione primaria, di formazione continua, di aggiornamento e di supervisione in psicotecnica, nonché convegni, seminari di studio, simposi, progetti, laboratori di ricerca e ogni altra iniziativa che sia diretta al raggiungimento dei fini sociali in campo scientifico e professionale;
b) creare opportunità di collaborazione e di confronto con individui e con altre associazioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, mediante scambi di studiosi e di docenti e tramite eventuali collaborazioni o patrocini o convenzioni o programmi comuni;
c) attivare eventualmente sedi periferiche o sezioni, qualora, a norma dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne ricorrano le condizioni;
d) realizzare, promuovere e patrocinare pubblicazioni scientifiche a carattere monografico, pubblicazioni periodiche, notiziari ed in genere interventi, in forma di comunicazioni e di relazioni pubbliche e di eventi, volti a diffondere la conoscenza della cultura e della professione psicotecnica sperimentale e applicata, delle attività e delle iniziative ad essa correlate;
e) compiere ogni altra azione utile al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla realizzazione dei fini associativi.

ARTICOLO 4 - Associati

Gli associati che partecipano a SIPSICO sono suddivisi nelle seguenti categorie: A. Soci Fondatori; B. Soci Ordinari; C. Soci Aggregati; D. Soci Onorari; E. Soci Sostenitori; F. Soci Istituzionali.
A. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione.
B. Sono Soci Ordinari: i Soci Fondatori, che lo sono di diritto; i Soci Aggregati, che lo diventano di diritto dopo che sono passati due anni dalla loro iscrizione.
C. Sono Soci Aggregati quanti, essendo presentati da due Soci (aggregati o ordinari) i quali se ne fanno mallevadori e si impegnano a fare loro da speciali tutor nel percorso di approfondimento della psicotecnica, propongono domanda al Consiglio Direttivo, che approva la domanda a maggioranza e la propone all'assemblea dei Soci i quali l'approvano a maggioranza.
D. Sono Soci Onorari coloro i quali vengono nominati tali dalla Associazione per particolari meriti scientifici nel campo della psicotecnica o della sua promozione culturale o in discipline affini. I Soci Onorari sono esentati dalla quota di iscrizione e possiedono tutte le prerogative degli altri Soci ad eccezione della possibilità di ricoprire cariche sociali.
E. Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari o Aggregati che, mediante adeguato e sostanzioso contributo economico o donazione, sostengono in modo significativo l'Associazione.
F. Sono Soci Istituzionali: Centri, Istituti e Organizzazioni professionali o scientifiche situati nel territorio nazionale o all'estero, che risultino idonei ai fini di una specifica collaborazione con la Associazione e perché presso di essi, i Soci possano svolgere attività didattica, formativa, professionale e di ricerca, conformemente alle finalità ed alle norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.

ARTICOLO 5 - Rispetto degli scopi sociali

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione: gli aspiranti Soci debbono accettare incondizionatamente il presente Statuto e uniformarsi alle sue clausole e deliberazioni accessorie promulgate sino al momento della loro domanda di ammissione, in tutti i loro aspetti e particolarmente per quanto riguarda la tutela degli utenti dei servizi eventualmente resi. I Soci sono tenuti ad operare conformemente alle finalità associative e ad attenersi a quanto previsto dalle norme statutarie. Il Socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e tutte le altre disposizioni eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea nell'ambito dei loro poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon fine dell'Associazione, può essere sospeso, da parte del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti di Socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Gravi infrazioni alle norme comportano la possibilità di radiazione. Per la radiazione di un Socio è necessaria la proposta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo e il parere favorevole della Assemblea. I Soci che non hanno versato la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali finché non abbiano provveduto al pagamento della quota. Il Socio moroso da oltre due anni decade dalla qualità di Socio, salvo eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel regolamento potranno essere previsti casi di inadempienza o di gravi irregolarità degli associati che daranno luogo alla loro esclusione.

ARTICOLO 6 - Organi associativi

Gli organi della Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, Ordinari, Aggregati e Onorari, oltre che da un rappresentante per ciascun Socio Istituzionale. Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di voto. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, con avviso scritto, per raccomandata, anche via e-mail, inviato ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno. In caso di provata urgenza, l'avviso di convocazione della Assemblea può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto termine. L'Assemblea può essere convocata, per ragioni contingenti, anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata anche quando almeno un quinto dei Soci ne richieda per iscritto la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti regolarmente iscritti e in regola con le quote sociali. La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno, ma almeno dopo un'ora dalla prima convocazione. Le deliberazioni della Assemblea, sia di prima sia di seconda convocazione, vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentanti per delega in regola con le quote. In ogni caso, le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea con scrutinio segreto.
Sono compiti dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
- la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei diversi tipi di Soci;
- la radiazione dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'approvazione di regolamenti e di modifiche ai regolamenti proposti al Consiglio Direttivo;
- l'approvazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, di eventuali modifiche del presente Statuto.
Le votazioni dell'Assemblea avvengono, a insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ARTICOLO 8 - Deleghe

La partecipazione alla Assemblea può essere delegata solo ad un altro Socio facente parte dell'Assemblea e con un documento scritto. Ciascun Socio non può avere più di una delega.

ARTICOLO 9 - Presidenza e Segreteria delle assemblee

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il segretario della Assemblea è il Segretario della Associazione; in sua assenza il Presidente potrà designare un altro membro dell'Assemblea a svolgerne le funzioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea, o ad un suo delegato, di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento nell'Assemblea.

ARTICOLO 10 - Presidente

L'Associazione è rappresentata dal Presidente, che dura in carica per un periodo di quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente dell'Associazione è, salvo sua eventuale rinuncia, il Socio Ordinario che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Associazione, ne coordina l'attività e ne tiene l'ordinaria amministrazione, mentre la amministrazione straordinaria è affidata al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina a suo insindacabile giudizio, tra i membri del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente. Il presidente può di volta in volta nominare anche altri Vice-Presidenti vicari, che possono agire come delegati del Presidente solo sulla base di una sua formale delega, per operare su temi specifici che vengano loro eventualmente delegati. Il Presidente nomina un Segretario e può revocarne la nomina a suo insindacabile giudizio. Il Segretario può essere prescelto anche tra persone non facenti parte dell'Associazione: in tal caso il Segretario partecipa ai lavori dell'Assemblea e ne redige i verbali, ma non ha diritto di voto.

ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che ha competenza nel campo della psicotecnica, è composto da sette Soci eletti dall'Assemblea. Del Consiglio Direttivo fanno parte: il Presidente dell'Associazione (di norma: il primo eletto dei Soci Ordinari, ex articolo 10), il past-President ovvero l'ex-Presidente che ha appena concluso il suo mandato, altri tre Soci Ordinari (oppure altri quattro Soci Ordinari se il past-President dichiara di rinunciare a far parte del Direttivo) e due Soci Aggregati. I membri del Consiglio Direttivo sono definiti in ordine di votazione: i primi quattro (o cinque) Ordinari e i primi due Aggregati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti. Nel caso in cui un membro del Direttivo receda dal Direttivo stesso, gli subentra il primo dei non-eletti in base ai voti ottenuti nella medesima categoria di Soci. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i membri del Consiglio sono rieleggibili. Alla costituzione dell'Associazione e per un tempo non superiore ai primi quattro anni, il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Soci Fondatori, indipendentemente dal loro numero. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che almeno tre dei suoi componenti ne richiedano la convocazione. Al Consiglio Direttivo spettano la formulazione e la eventuale modifica di un regolamento per il funzionamento dell'Associazione che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio redige la relazione sul programma annuale delle attività culturali e scientifiche della Associazione e la presenta alla Assemblea affinché questa ultima ne abbia conoscenza. Il Consiglio definisce, per proporli all'approvazione dell'Assemblea, i Soci che ne hanno fatto domanda e valuta le proposte di nuovi Soci Onorari e le domande per Soci Istituzionali in base ai criteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento per sottoporle alla approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale che ciascuno dei tipi di Soci deve versare, e indica il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la attività dell'Associazione. Approva e sostiene le spese non previste dal bilancio per attività inerenti alle finalità associative e ne presenta il rendiconto all'Assemblea tramite una relazione opportunamente motivata. Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, disporre l'acquisto di beni mobili e immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi sociali. Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Al Consiglio Direttivo partecipa il Segretario, senza diritto di voto (se non facente già parte del Consiglio stesso), che ne redige i verbali. Il Consiglio è convocato con avviso spedito, anche per via elettronica, o consegnato a mano almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con idonei mezzi di comunicazione (telefono, e-mail ecc) entro quattro giorni prima della riunione. Non sono necessarie formalità di convocazione qualora partecipino alla riunione tutti i membri del Consiglio o quando i membri mancanti producano una dichiarazione scritta della propria assenza.
 
ARTICOLO 12 - Tesoriere

Il Tesoriere, che è nominato dal Consiglio Direttivo (ex art 11), tiene la contabilità dell'Associazione, detiene la firma sociale per gli atti amministrativi di sua competenza, emette le ricevute e prepara rendiconti dettagliati sulla situazione finanziaria dell'Associazione. Tali rendiconti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati dal Tesoriere in Assemblea.

ARTICOLO 13 - Segretario

Il Segretario, che è nominato dal Presidente (ex art 11), redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dell'Albo dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal Consigliere più giovane.

ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Ha la funzione di controllare la gestione economica della Associazione. E' composto di tre membri, nominati dall'Assemblea. I suoi membri restano in carica per due esercizi e sono rieleggibili, sempre per nomina.

ARTICOLO 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha la competenza di un collegio arbitrale in merito ad eventuali controversie tra i vari organi della Associazione, nonché tra associati e Associazione. Esso è composto da tre membri, di cui due scelti - di volta in volta - dalle parti contendenti ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due. Il deliberato del Collegio sarà vincolante per le parti.

ARTICOLO 16 - Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 1. dalle quote degli associati; 2. da proventi derivanti dalle attività inerenti agli scopi sociali; 3. da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone fisiche; 4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; 5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite: 1. dall'introito delle quote di ammissione di nuovi Soci e delle quote associative annue; 2. dall'utile derivante da organizzazioni di manifestazioni o partecipazione ad esse; 3. da eventuali contributi a titolo di generosità e beneficienza, liberamente offerti da enti pubblici e privati e da persone fisiche; 4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, finalizzata al perseguimento o al supporto dell'attività istituzionale.

ARTICOLO 17 - Quote sociali

Il Socio deve versare le quote sociali annuali stabilite entro il 31 gennaio di ogni anno. Le somme versate per la eventuale tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

ARTICOLO 18 - Esercizio finanziario

La gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo.

ARTICOLO 19 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione adottata dalla stessa maggioranza necessaria per i cambiamenti di Statuto. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo che risultasse eventualmente dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 - Integrazioni allo Statuto

Le norme del presente Statuto sono integrate dagli eventuali regolamenti, ed ogni altro documento utilmente deliberato, predisposti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - Quanto non previsto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
 

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