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- SIPSICO
- Società Italiana Psicotecnica
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- (Costitutita, con Atto notarile, in Milano)
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- STATUTO
- Testo Ufficiale Aggiornato all'anno 2010
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- ARTICOLO 1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione scientifica, culturale e professionale
denominata "SIPSICO", che si propone come Società
Italiana Psicotecnica. L'Associazione è costituita tenendo
conto degli Articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e secondo le
indicazioni previste dalla Legge 266/91 recante disposizione
per le organizzazioni di volontariato. L'Associazione ha sede
legale nazionale in Viale Cirene n° 3, 20135 Milano. Possono,
su delibera del Consiglio Direttivo, essere istituite sedi secondarie
dipendenti dalla sede nazionale.
ARTICOLO 2 - Associazione senza fini di lucro
SIPSICO, Società Italiana Psicotecnica, è un'Associazione
scientifica, democratica, apolitica e senza fini di lucro.
ARTICOLO 3 - Scopi sociali
SIPSICO ha come scopi istituzionali principali, tutti a carattere
di utilità sociale, quelli di:
1) Favorire la conoscenza, lo sviluppo, l'avanzamento e la diffusione
della cultura psicotecnica nei suoi aspetti di ricerca scientifica
pura e di applicazione pratica in ambito sociale e professionale.
2) Diffondere la teoria, la ricerca, la formazione e in genere
la metodologia psicotecnica.
3) Favorire, per il beneficio della collettività, lo sviluppo
delle attività ispirate ai principi della psicotecnica
e di tutte quelle metodologie psicotecniche che operano al fine
di motivare, istruire ed allenare la persona umana a prevenire
e ridurre il disagio ed a promuovere lo sviluppo delle migliori
potenzialità, della creatività, della intelligenza
e più in generale della crescita e della formazione permanente
per il perseguimento del più elevato benessere psico-fisico
e della felicità.
4) Sviluppare ed arricchire la ricerca teorica e le attività
pratiche e professionali ispirate alla psicotecnica con supporti
scientificamente chiari e definiti, promuovendo lo studio e la
verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione
e all'aggiornamento professionale nell'ambito della psicotecnica
pura, sperimentale e applicata.
5) Stabilire, mantenere, promuovere, sviluppare e regolamentare
i più elevati ed efficienti standard di eccellenza e di
integrità professionale per la psicotecnica, in armonia
anche con gli orientamenti della Unione Europea e delle più
recenti conoscenze sviluppate dalla comunità scientifica
internazionale.
6) Promuovere contatti con altri organismi che studiano ed applicano
modelli affini a quello della psicotecnica, favorendo collegamenti
anche con organismi che abbiano altre modalità di intervento
e presupposti teorici diversi, anche eventualmente raccogliendo
in un'associazione comune le organizzazioni scientifiche e professionali
che fanno riferimento in varia forma alla psicotecnica ed alle
discipline affini nei vari orientamenti, nonché i singoli
studiosi e professionisti.
7) Sviluppare e diffondere l'insegnamento e la pratica della
psicotecnica negli ambienti scientifici e tra i professionisti,
nonché promuovere il più ampio riconoscimento della
psicotecnica e delle sue metodologie scientifiche e professionali
presso la collettività nazionale e internazionale, e più
in particolare presso le istituzioni pubbliche e private nonché
presso le istituzioni della Repubblica, le regioni e gli enti
locali.
Per conseguire tali scopi SIPSICO si propone di:
a) organizzare, promuovere e patrocinare corsi e attività
di qualificazione primaria, di formazione continua, di aggiornamento
e di supervisione in psicotecnica, nonché convegni, seminari
di studio, simposi, progetti, laboratori di ricerca e ogni altra
iniziativa che sia diretta al raggiungimento dei fini sociali
in campo scientifico e professionale;
b) creare opportunità di collaborazione e di confronto
con individui e con altre associazioni e organizzazioni pubbliche
e private, nazionali e internazionali, mediante scambi di studiosi
e di docenti e tramite eventuali collaborazioni o patrocini o
convenzioni o programmi comuni;
c) attivare eventualmente sedi periferiche o sezioni, qualora,
a norma dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne ricorrano
le condizioni;
d) realizzare, promuovere e patrocinare pubblicazioni scientifiche
a carattere monografico, pubblicazioni periodiche, notiziari
ed in genere interventi, in forma di comunicazioni e di relazioni
pubbliche e di eventi, volti a diffondere la conoscenza della
cultura e della professione psicotecnica sperimentale e applicata,
delle attività e delle iniziative ad essa correlate;
e) compiere ogni altra azione utile al raggiungimento dei propri
obiettivi ed alla realizzazione dei fini associativi.
ARTICOLO 4 - Associati
Gli associati che partecipano a SIPSICO sono suddivisi nelle
seguenti categorie: A. Soci Fondatori; B. Soci Ordinari; C. Soci
Aggregati; D. Soci Onorari; E. Soci Sostenitori; F. Soci Istituzionali.
A. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto
costitutivo della Associazione.
B. Sono Soci Ordinari: i Soci Fondatori, che lo sono di diritto;
i Soci Aggregati, che lo diventano di diritto dopo che sono passati
due anni dalla loro iscrizione.
C. Sono Soci Aggregati quanti, essendo presentati da due Soci
(aggregati o ordinari) i quali se ne fanno mallevadori e si impegnano
a fare loro da speciali tutor nel percorso di approfondimento
della psicotecnica, propongono domanda al Consiglio Direttivo,
che approva la domanda a maggioranza e la propone all'assemblea
dei Soci i quali l'approvano a maggioranza.
D. Sono Soci Onorari coloro i quali vengono nominati tali dalla
Associazione per particolari meriti scientifici nel campo della
psicotecnica o della sua promozione culturale o in discipline
affini. I Soci Onorari sono esentati dalla quota di iscrizione
e possiedono tutte le prerogative degli altri Soci ad eccezione
della possibilità di ricoprire cariche sociali.
E. Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari o Aggregati che, mediante
adeguato e sostanzioso contributo economico o donazione, sostengono
in modo significativo l'Associazione.
F. Sono Soci Istituzionali: Centri, Istituti e Organizzazioni
professionali o scientifiche situati nel territorio nazionale
o all'estero, che risultino idonei ai fini di una specifica collaborazione
con la Associazione e perché presso di essi, i Soci possano
svolgere attività didattica, formativa, professionale
e di ricerca, conformemente alle finalità ed alle norme
sancite dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.
ARTICOLO 5 - Rispetto degli scopi sociali
Per essere ammessi a far parte dell'Associazione: gli aspiranti
Soci debbono accettare incondizionatamente il presente Statuto
e uniformarsi alle sue clausole e deliberazioni accessorie promulgate
sino al momento della loro domanda di ammissione, in tutti i
loro aspetti e particolarmente per quanto riguarda la tutela
degli utenti dei servizi eventualmente resi. I Soci sono tenuti
ad operare conformemente alle finalità associative e ad
attenersi a quanto previsto dalle norme statutarie. Il Socio
che non osservi lo Statuto, il regolamento e tutte le altre disposizioni
eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea
nell'ambito dei loro poteri, che si renda responsabile di infrazioni
disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon
fine dell'Associazione, può essere sospeso, da parte del
Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti di Socio per
una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi
obblighi sociali. Gravi infrazioni alle norme comportano la possibilità
di radiazione. Per la radiazione di un Socio è necessaria
la proposta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo e il
parere favorevole della Assemblea. I Soci che non hanno versato
la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto
di voto e non possono ricoprire cariche sociali finché
non abbiano provveduto al pagamento della quota. Il Socio moroso
da oltre due anni decade dalla qualità di Socio, salvo
eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel regolamento
potranno essere previsti casi di inadempienza o di gravi irregolarità
degli associati che daranno luogo alla loro esclusione.
ARTICOLO 6 - Organi associativi
Gli organi della Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, Ordinari, Aggregati
e Onorari, oltre che da un rappresentante per ciascun Socio Istituzionale.
Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di voto. L'Assemblea
viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, con
avviso scritto, per raccomandata, anche via e-mail, inviato ai
Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente prima e
seconda convocazione e relativo ordine del giorno. In caso di
provata urgenza, l'avviso di convocazione della Assemblea può
essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto
termine. L'Assemblea può essere convocata, per ragioni
contingenti, anche fuori della sede sociale, purché in
Italia. L'Assemblea viene convocata anche quando almeno un quinto
dei Soci ne richieda per iscritto la convocazione al Consiglio
Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del
giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione se
sono presenti almeno i due terzi degli associati, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti regolarmente
iscritti e in regola con le quote sociali. La seconda convocazione
può aver luogo anche nello stesso giorno, ma almeno dopo
un'ora dalla prima convocazione. Le deliberazioni della Assemblea,
sia di prima sia di seconda convocazione, vengono adottate con
la maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentanti per
delega in regola con le quote. In ogni caso, le modifiche statutarie
devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei
Soci presenti. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo
vengono eletti dall'assemblea con scrutinio segreto.
Sono compiti dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
- la nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei diversi
tipi di Soci;
- la radiazione dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'approvazione di regolamenti e di modifiche ai regolamenti
proposti al Consiglio Direttivo;
- l'approvazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei
presenti, di eventuali modifiche del presente Statuto.
Le votazioni dell'Assemblea avvengono, a insindacabile scelta
del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello
nominale o con voto segreto.
ARTICOLO 8 - Deleghe
La partecipazione alla Assemblea può essere delegata solo
ad un altro Socio facente parte dell'Assemblea e con un documento
scritto. Ciascun Socio non può avere più di una
delega.
ARTICOLO 9 - Presidenza e Segreteria delle assemblee
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata
dall'Assemblea stessa. Il segretario della Assemblea è
il Segretario della Associazione; in sua assenza il Presidente
potrà designare un altro membro dell'Assemblea a svolgerne
le funzioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea, o ad un suo
delegato, di constatare la regolarità delle deleghe e
il diritto di intervento nell'Assemblea.
ARTICOLO 10 - Presidente
L'Associazione è rappresentata dal Presidente, che dura
in carica per un periodo di quattro anni e può essere
rieletto. Il Presidente dell'Associazione è, salvo sua
eventuale rinuncia, il Socio Ordinario che ha ottenuto il maggior
numero di voti nella elezione del Consiglio Direttivo. Il Presidente
dell'Associazione ha la firma sociale e la legale rappresentanza
della Associazione, ne coordina l'attività e ne tiene
l'ordinaria amministrazione, mentre la amministrazione straordinaria
è affidata al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina
a suo insindacabile giudizio, tra i membri del Consiglio Direttivo,
un Vice Presidente. Il presidente può di volta in volta
nominare anche altri Vice-Presidenti vicari, che possono agire
come delegati del Presidente solo sulla base di una sua formale
delega, per operare su temi specifici che vengano loro eventualmente
delegati. Il Presidente nomina un Segretario e può revocarne
la nomina a suo insindacabile giudizio. Il Segretario può
essere prescelto anche tra persone non facenti parte dell'Associazione:
in tal caso il Segretario partecipa ai lavori dell'Assemblea
e ne redige i verbali, ma non ha diritto di voto.
ARTICOLO 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, che ha competenza nel campo della psicotecnica,
è composto da sette Soci eletti dall'Assemblea. Del Consiglio
Direttivo fanno parte: il Presidente dell'Associazione (di norma:
il primo eletto dei Soci Ordinari, ex articolo 10), il past-President
ovvero l'ex-Presidente che ha appena concluso il suo mandato,
altri tre Soci Ordinari (oppure altri quattro Soci Ordinari se
il past-President dichiara di rinunciare a far parte del Direttivo)
e due Soci Aggregati. I membri del Consiglio Direttivo sono definiti
in ordine di votazione: i primi quattro (o cinque) Ordinari e
i primi due Aggregati che hanno ottenuto il numero maggiore di
voti. Nel caso in cui un membro del Direttivo receda dal Direttivo
stesso, gli subentra il primo dei non-eletti in base ai voti
ottenuti nella medesima categoria di Soci. Il Presidente dell'Associazione
è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio
è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere. Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i membri del
Consiglio sono rieleggibili. Alla costituzione dell'Associazione
e per un tempo non superiore ai primi quattro anni, il Consiglio
Direttivo è composto da tutti i Soci Fondatori, indipendentemente
dal loro numero. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta
l'anno su convocazione del Presidente e ogni volta che almeno
tre dei suoi componenti ne richiedano la convocazione. Al Consiglio
Direttivo spettano la formulazione e la eventuale modifica di
un regolamento per il funzionamento dell'Associazione che verrà
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio redige
la relazione sul programma annuale delle attività culturali
e scientifiche della Associazione e la presenta alla Assemblea
affinché questa ultima ne abbia conoscenza. Il Consiglio
definisce, per proporli all'approvazione dell'Assemblea, i Soci
che ne hanno fatto domanda e valuta le proposte di nuovi Soci
Onorari e le domande per Soci Istituzionali in base ai criteri
previsti dallo Statuto e dal Regolamento per sottoporle alla
approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo determina
la quota associativa annuale che ciascuno dei tipi di Soci deve
versare, e indica il modo di reperire le fonti di finanziamento
necessarie per la attività dell'Associazione. Approva
e sostiene le spese non previste dal bilancio per attività
inerenti alle finalità associative e ne presenta il rendiconto
all'Assemblea tramite una relazione opportunamente motivata.
Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, disporre
l'acquisto di beni mobili e immobili, di attrezzature e materiale
idoneo per il conseguimento degli scopi sociali. Nel Consiglio
Direttivo non sono ammesse deleghe, le deliberazioni vengono
assunte a maggioranza e, nel caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente. Al Consiglio Direttivo partecipa il Segretario,
senza diritto di voto (se non facente già parte del Consiglio
stesso), che ne redige i verbali. Il Consiglio è convocato
con avviso spedito, anche per via elettronica, o consegnato a
mano almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di
urgenza la convocazione potrà essere effettuata con idonei
mezzi di comunicazione (telefono, e-mail ecc) entro quattro giorni
prima della riunione. Non sono necessarie formalità di
convocazione qualora partecipino alla riunione tutti i membri
del Consiglio o quando i membri mancanti producano una dichiarazione
scritta della propria assenza.
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- ARTICOLO 12 - Tesoriere
Il Tesoriere, che è nominato dal Consiglio Direttivo (ex
art 11), tiene la contabilità dell'Associazione, detiene
la firma sociale per gli atti amministrativi di sua competenza,
emette le ricevute e prepara rendiconti dettagliati sulla situazione
finanziaria dell'Associazione. Tali rendiconti, approvati dal
Consiglio Direttivo, vengono presentati dal Tesoriere in Assemblea.
ARTICOLO 13 - Segretario
Il Segretario, che è nominato dal Presidente (ex art 11),
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza,
cura la tenuta dell'Albo dei Soci, trasmette gli inviti per le
adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. In assenza
del Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
verranno redatti dal Consigliere più giovane.
ARTICOLO 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
Ha la funzione di controllare la gestione economica della Associazione.
E' composto di tre membri, nominati dall'Assemblea. I suoi membri
restano in carica per due esercizi e sono rieleggibili, sempre
per nomina.
ARTICOLO 15 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha la competenza di un collegio arbitrale
in merito ad eventuali controversie tra i vari organi della Associazione,
nonché tra associati e Associazione. Esso è composto
da tre membri, di cui due scelti - di volta in volta - dalle
parti contendenti ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato
dai primi due. Il deliberato del Collegio sarà vincolante
per le parti.
ARTICOLO 16 - Fondo comune
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 1. dalle
quote degli associati; 2. da proventi derivanti dalle attività
inerenti agli scopi sociali; 3. da contributi, lasciti e donazioni
di enti pubblici e privati e di persone fisiche; 4. dai beni
mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite: 1. dall'introito
delle quote di ammissione di nuovi Soci e delle quote associative
annue; 2. dall'utile derivante da organizzazioni di manifestazioni
o partecipazione ad esse; 3. da eventuali contributi a titolo
di generosità e beneficienza, liberamente offerti da enti
pubblici e privati e da persone fisiche; 4. da ogni altra entrata
che concorra ad incrementare l'attivo sociale, finalizzata al
perseguimento o al supporto dell'attività istituzionale.
ARTICOLO 17 - Quote sociali
Il Socio deve versare le quote sociali annuali stabilite entro
il 31 gennaio di ogni anno. Le somme versate per la eventuale
tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione
non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì
intrasmissibili.
ARTICOLO 18 - Esercizio finanziario
La gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno all'Assemblea
ordinaria, per l'approvazione, il bilancio di previsione e il
rendiconto consuntivo.
ARTICOLO 19 - Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
L'Associazione può essere sciolta con deliberazione adottata
dalla stessa maggioranza necessaria per i cambiamenti di Statuto.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea,
la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo che risultasse eventualmente dalla liquidazione
è devoluto per fini di pubblica utilità conformi
ai fini istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ARTICOLO 20 - Integrazioni allo Statuto
Le norme del presente Statuto sono integrate dagli eventuali
regolamenti, ed ogni altro documento utilmente deliberato, predisposti
dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21 - Quanto non previsto
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
alle norme del Codice Civile.
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